Cassazione Civile, Ordinanza n. 26522/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex L. n. 89/2001 per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un procedimento presupposto composto da una fase di cognizione davanti alla Corte d’appello e da una fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In primo grado la domanda era stata accolta, con liquidazione dell’indennizzo e condanna del solo Ministero della giustizia. La richiedente propose opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, contestando la misura del ritardo e dell’indennizzo. Il Ministero eccepì l’inammissibilità per mancato esperimento, nel giudizio presupposto di ottemperanza, dell’istanza di prelievo. La Corte d’appello accolse l’eccezione, dichiarò inammissibile la domanda di equa riparazione e revocò il decreto opposto. Con il ricorso per cassazione la parte privata dedusse violazione/falsa applicazione della L. n. 89/2001 e delle norme costituzionali, convenzionali ed eurounitarie, sostenendo che l’istanza di prelievo non fosse necessaria per l’ammissibilità della domanda relativa alla durata del giudizio di ottemperanza, poiché quel rito è già strutturalmente accelerato (camera di consiglio e sentenza semplificata). Dedusse inoltre che, nei cd. procedimenti di "Pinto su Pinto", non sarebbe comunque applicabile l’art. 1-ter L. n. 89/2001 per l’inapplicabilità dei termini di durata ragionevole di cui all’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo profilo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione senza porre a fondamento dell’inammissibilità la mancata istanza di prelievo nel giudizio di ottemperanza. La Corte ha affermato il principio per cui l’art. 1-ter, comma 3, L. n. 89/2001 non si applica al giudizio di ottemperanza, perché il rito amministrativo già prevede trattazione in camera di consiglio e decisione con sentenza in forma semplificata, con calendario d’ufficio accelerato, che realizzano gli effetti acceleratori perseguiti dall’istanza di prelievo. Ha inoltre precisato che il giudizio deve svolgersi anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, poiché, pur nella funzionalità unitaria della sequenza cognitivo-esecutiva, il giudice deve eventualmente quantificare distintamente gli importi gravanti sulle diverse amministrazioni in relazione ai ritardi imputabili alle diverse fasi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
norma che disciplina l’opposizione avverso il decreto del consigliere delegato in materia di equa riparazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis, comma 2
richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sull’ammissibilità della domanda di equa riparazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter, commi 3 e 7
la Corte afferma che il comma 3, relativo all’istanza di prelievo quale condizione di ammissibilità, non si applica al giudizio di ottemperanza.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2-bis
richiamato nel ricorso; la censura sosteneva che i termini di durata ragionevole non fossero compatibili con i procedimenti di equa riparazione su equa riparazione.
art. 1284, comma 1, c.c.
richiamato nel decreto originario per la decorrenza degli interessi al tasso legale sull’indennizzo liquidato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 3 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale.
art. 10 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale.
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale.
art. 111 Cost., commi 1 e 2
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale interposto rispetto agli obblighi convenzionali.
art. 6 CEDU, par. 1
richiamato nel ricorso in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
richiamato nel ricorso come parametro convenzionale di effettività del rimedio.
art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato nel ricorso come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6, paragrafo 3, TUE
richiamato nel ricorso nel quadro dei riferimenti eurounitari.
cod. proc. amm., art. 71, comma 2
rimedio acceleratorio dell’istanza di prelievo, finalizzato a ottenere una trattazione tempestiva del ricorso amministrativo.
cod. proc. amm., art. 71-bis
prevede che, a seguito dell’istanza di prelievo, il giudice possa definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3
prevede, per i giudizi di ottemperanza, la trattazione in camera di consiglio e la fissazione d’ufficio alla prima udienza utile successiva al termine di costituzione delle parti intimate.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, comma 3
prevede che nei giudizi di ottemperanza il giudice decida sempre con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non integra causa di inammissibilità della domanda quando il procedimento presupposto è un giudizio di ottemperanza, perché quel rito è già strutturalmente accelerato dalla trattazione camerale e dalla decisione con sentenza semplificata.
- La condizione di ammissibilità prevista dall’art. 1-ter, comma 3, L. n. 89/2001 opera solo quando l’istanza di prelievo possa effettivamente realizzare un’accelerazione ulteriore del processo presupposto; ove il rito già assicuri per legge un modulo decisionale rapido, il rimedio acceleratorio non è richiesto.
- Nella liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata di una sequenza cognitivo-esecutiva, il giudice può tenere conto dell’unitarietà funzionale del procedimento, ma deve, se del caso, distinguere gli importi imputabili alle diverse amministrazioni in relazione alle rispettive fasi.
- Nei giudizi amministrativi di ottemperanza, gli effetti acceleratori rilevanti ai fini della disciplina Pinto derivano già dalle previsioni del codice del processo amministrativo sulla camera di consiglio e sulla sentenza in forma semplificata, sicché non è configurabile una ulteriore iniziativa acceleratoria necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26498/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26500/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26507/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26508/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →