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CCNL

CCNL Pesca Personale non imbarcato - Cooperative

CCNLE076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2029

Parti stipulanti

SindacatiFAI-CISLFLAI-CGILUILAPESCA
Datori di lavoroAGCI-Pesca e acquacolturaCONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCALEGACOOP AGROALIMENTARE

Sfera di applicazione

Si applica al personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attivita di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, operante negli uffici, negli ittiturismi, negli impianti a terra e negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale non imbarcato dipendente da cooperative che esercitano attivita di:

  • pesca marittima;
  • maricoltura;
  • acquacoltura;
  • vallicoltura.

Rientrano nell'ambito applicativo, in particolare, i lavoratori impiegati:

  • negli uffici;
  • negli impianti a terra;
  • negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo;
  • negli ittiturismi;
  • nelle valli da pesca.

Validita contrattuale:

  • decorrenza: 01/01/2026
  • scadenza: 31/12/2029

Il rinnovo del 14/05/2026 prevede un incremento retributivo complessivo del 9,5% sui minimi tabellari vigenti al 31/12/2025, cosi articolato:

  • 6,5% dal 01/01/2026;
  • ulteriore 3% dal 01/01/2027.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • AGCI-Pesca e acquacoltura
  • CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA
  • LEGACOOP AGROALIMENTARE

Organizzazioni sindacali

  • FAI-CISL
  • FLAI-CGIL
  • UILAPESCA

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile e comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloMinimo dal 01/01/2026Minimo dal 01/01/2027Scatto triennaleIndennita di funzione
Q2.680,532.756,0441,32155,00
12.515,072.585,9236,15-
22.316,512.381,7633,57-
32.134,492.194,6230,99-
41.985,592.041,5228,41-
51.886,301.939,4425,82-
61.803,601.854,4124,27-
71.654,661.701,2720,66-

Note:

  • gli scatti di anzianita sono 10 triennali;
  • l'indennita di funzione dei quadri, pari a euro 155,00 mensili, e assorbibile al 50% da indennita similari, superminimi individuali o elementi retributivi con espressa clausola di assorbimento.

Divisori e mensilita

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilita annue14

Altri elementi economici

VoceMisura
Indennita di cassa15% della paga base nazionale
Indennita pernottamento in valle da pescaeuro 30,00 per ciascuna notte secondo la sintesi; nel testo contrattuale risulta euro 45,00 per singola notte

In base al testo del CCNL, l'indennita per pernottamento in valle da pesca prevede inoltre che la presenza notturna sia organizzata con criterio di turnazione e non possa interessare lo stesso lavoratore per oltre 6 giorni nello stesso mese.

Mensilita aggiuntive

Il contratto prevede:

  • tredicesima mensilita;
  • quattordicesima mensilita.

Orario di lavoro

L'orario puo essere organizzato secondo diversi modelli:

  • 40 ore settimanali, con una giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale;
  • 40 ore settimanali con utilizzo del regime di flessibilita;
  • 38,5 ore settimanali, con assorbimento di 56 ore di ROL;
  • 38 ore settimanali, con assorbimento di 72 ore tra ROL ed ex festivita.

Flessibilita / banca ore

Sono ammesse prestazioni superiori o inferiori alle 40 ore settimanali:

  • entro il limite massimo di 12 ore settimanali;
  • entro il limite massimo di 144 ore annue.

Per la flessibilita:

  • spetta comunque la retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali;
  • e prevista compensazione tra le diverse settimane;
  • eventuale conguaglio a fine anno.

Maggiorazione flessibilita positiva

  • 20% in via generale;
  • 30% dal 01/06/2026.

Lavoro straordinario

Le prestazioni oltre l'orario contrattuale sono maggiorate come segue:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno30%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo50%

Festivita

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festivita coincidenti con la domenica.

Ferie

Spettano 26 giorni lavorativi annui.

Ai fini del computo delle ferie, la settimana lavorativa e considerata convenzionalmente di 6 giorni lavorativi.

Permessi, ex festivita e ROL

Ex festivita

Spettano gruppi di:

  • 4 ore;
  • 8 ore

in sostituzione delle 3 festivita abolite.

ROL

  • 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti.

Il testo contrattuale coordina tali permessi con i diversi regimi di orario e con la flessibilita.

Assenze e tutele sociali

Permessi e congedi per eventi familiari e assistenza

Si applica la normativa di legge in materia di:

  • permessi per lutto e malattia parenti: L. 53/2000;
  • assistenza a persone disabili: L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001;
  • permessi/congedi per cure per invalidi: D.Lgs. 119/2011;
  • congedi per donne vittime di violenza, estesi dal CCNL anche ai lavoratori vittime di violenza di genere: D.Lgs. 80/2015.

Violenza di genere

Il CCNL in vigore prevede che il lavoratore o la lavoratrice nelle condizioni di legge possa usufruire di un periodo di congedo retribuito di 4 mesi, ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa legale.

Per i rapporti a termine e previsto anche il diritto di riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso di protezione, con diritto di precedenza esercitabile entro 18 mesi dalla domanda.

Malattia

Periodo di comporto

  • 180 giorni nell'anno solare.

Trattamento economico

I lavoratori, compresi gli apprendisti, hanno diritto:

  • all'indennita INPS anticipata dal datore di lavoro;
  • a un'integrazione aziendale fino a concorrenza del:
PeriodoTrattamento complessivo
Primi 3 giorni (carenza)100%
Dal 4° al 180° giorno100%

Il trattamento integrativo:

  • non e dovuto se l'INPS non corrisponde l'indennita giornaliera;
  • se l'INPS eroga l'indennita in misura ridotta, il datore non integra la quota non corrisposta dall'Istituto.

Per le festivita ricadenti nel periodo di malattia, il lavoratore ha diritto a integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto.

Infortunio

Periodo di comporto

  • 180 giorni nell'anno solare.

Trattamento economico

Oltre all'indennita INAIL, spetta un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino al 100% della retribuzione di fatto.

Anche per le festivita ricadenti nel periodo di infortunio e prevista integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto.

Maternita e genitorialita

Per le festivita cadenti durante l'assenza obbligatoria e facoltativa, spetta un'indennita integrativa fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Per i periodi di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto alla tredicesima mensilita limitatamente al 20% della retribuzione di fatto.

Ulteriori tutele di genitorialita

Il testo contrattuale prevede inoltre:

  • incremento di 1 ulteriore giorno retribuito del congedo obbligatorio del padre;
  • possibilita di esenzione dal lavoro notturno per ulteriori periodi nei casi previsti;
  • diritto di chiedere il part-time al rientro dall'astensione obbligatoria o dal congedo parentale, fino al compimento del terzo anno del figlio, salvo reale impedimento organizzativo;
  • fino a 3 ulteriori giorni di permesso retribuito per assistere figli malati di eta tra 3 e 14 anni;
  • possibilita di anticipazione del 70% del TFR per una sola volta nei casi di maternita/paternita, adozione o affidamento, secondo le condizioni contrattuali.

Part-time

Durata minima

  • non inferiore al 50% dell'orario settimanale;
  • nel part-time verticale, non inferiore a 24 ore settimanali.

Trattamento

  • economico e normativo proporzionato alla riduzione della prestazione.

Lavoro supplementare

  • massimo 15% dell'orario concordato.

Limiti numerici

Fatte salve le aziende fino a 3 dipendenti:

Organico a tempo pienoLimite massimo part-time
Fino a 8 dipendenti50%
Fino a 15 dipendenti30%
Oltre 15 dipendentidefinito dalla contrattazione di secondo livello

Apprendistato

Durata massima

DestinatariDurata
Impiegati di 4° e 5° livello24 mesi
Operai di 5° e 6° livello30 mesi

Retribuzione apprendisti

Calcolata su paga base, contingenza ed EDR:

FaseRetribuzione
Prima meta del periodo80% della retribuzione di livello
Seconda meta del periodo90% della retribuzione di livello

Tempo determinato e stagionali

Si applica la normativa legale sul contratto a termine, integrata dalle causali contrattuali.

Principali causali previste dal CCNL

Tra le ipotesi espressamente ammesse:

  1. esigenze connesse a ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa di prodotti stagionali;
  2. lavorazioni a fasi successive con maestranze diverse da quelle normalmente impiegate;
  3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei;
  4. sostituzione di lavoratori in ferie;
  5. situazioni anomale o prolungate di assenze per malattia e gravidanza;
  6. attivita straordinarie legate al lancio di nuovi prodotti;
  7. attivita legate a progetti promo-pubblicitari;
  8. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
  9. nuovi investimenti o modifiche di linee esistenti;
  10. manutenzione straordinaria;
  11. esigenze produttive straordinarie collegate a iniziative commerciali e freschezza del prodotto.

Limiti numerici

  • massimo 10% dell'organico a tempo indeterminato in ogni unita produttiva;
  • nelle unita con meno di 30 dipendenti, consentita comunque l'assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • possibile superamento dei limiti tramite contrattazione di secondo livello.

Stagionali

In caso di assunzioni stagionali o per punte ricorrenti di lavoro:

  • esame preventivo con RSU o OO.SS. territoriali su numero, periodo e inquadramento;
  • previsto diritto di precedenza/riassunzione in caso di nuove assunzioni stagionali.

Preavviso

LivelliFino a 5 anni di servizioDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
Q e 1° livello60 gg di calendario90 gg di calendario120 gg di calendario
2° e 3° livello30 gg di calendario45 gg di calendario60 gg di calendario
4° e 5° livello20 gg di calendario30 gg di calendario45 gg di calendario
6° e 7° livello15 gg di calendario20 gg di calendario20 gg di calendario

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Spetta il TFR secondo la L. 29/05/1982 n. 297.

Sono escluse dalla quota annua utile, tra le altre, le seguenti voci:

  • rimborsi spese;
  • somme una tantum o gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennita sostitutiva del preavviso;
  • indennita sostitutiva di ferie;
  • indennita di trasferta e diarie non continuative, nonche la quota esente IRPEF di quelle continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.

Previdenza complementare

Il contratto prevede adesione a Previdenza Cooperativa.

Contribuzioni

DecorrenzaContributo datore
fino al 31/12/20221%
dal 01/01/20231,5%
dal 01/01/20262%

Ulteriori quote:

  • 1% a carico del lavoratore;
  • 2% di TFR per i lavoratori gia occupati al 28/04/1993;
  • 100% del TFR maturato per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 e per i lavoratori a termine aventi i requisiti di iscrizione;
  • 100% del TFR maturato dopo l'iscrizione per i lavoratori assunti che abbiano superato il periodo di prova, compresi gli operai a termine con rapporto di durata pari o superiore a 4 mesi.

Il contributo datoriale e dovuto esclusivamente per i lavoratori iscritti al fondo contrattuale.

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL promuove l'iscrizione al fondo bilaterale F.I.L.COOP Sanitario.

Contributo annuo massimo

SoggettoImporto annuo
Aziendaeuro 26,00
Lavoratoreeuro 26,00
Totaleeuro 52,00

Restano salve eventuali forme aziendali equivalenti o migliorative gia esistenti.

Formazione

Per la formazione professionale il CCNL prevede, nel testo aggiornato, 200 ore di permesso retribuito nell'arco del triennio per i lavoratori a tempo indeterminato che frequentino corsi di formazione e aggiornamento professionale, secondo i limiti quantitativi previsti dal contratto.

Ulteriori istituti di rilievo

Ferie solidali

Introdotto l'istituto delle ferie solidali, con possibilita di cedere gratuitamente ferie e riposi maturati ad altri lavoratori dello stesso datore di lavoro, entro i limiti contrattuali.

Relazioni sindacali e secondo livello

Il rinnovo 2026 conferma il ruolo della contrattazione di secondo livello e prevede:

  • possibilita di definire premi per obiettivi territoriali;
  • coinvolgimento delle parti stipulanti il CCNL in caso di stallo delle trattative di secondo livello;
  • valutazione di una indennita economica sostitutiva in caso di mancato accordo protratto.

Commissione per aggiornamento del CCNL

Le parti hanno convenuto di nominare entro il 01/07/2026 una specifica Commissione finalizzata alla stesura aggiornata del CCNL, con termine lavori entro il 31/12/2026.

Accordi e rinnovi

CCNL del 05/02/2003Accordo di rinnovo del 26/10/2005Ipotesi di accordo del 10/01/2008Accordo di rinnovo del 09/03/2011Accordo di rinnovo del 26/07/2017Accordo di rinnovo del 03/05/2021Accordo di rinnovo del 30/11/2022Accordo di rinnovo del 28/06/2024Accordo di rinnovo del 14/05/2026

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