CCNL Pesca Personale non imbarcato - Cooperative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2029
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica al personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attivita di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, operante negli uffici, negli ittiturismi, negli impianti a terra e negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale non imbarcato dipendente da cooperative che esercitano attivita di:
- pesca marittima;
- maricoltura;
- acquacoltura;
- vallicoltura.
Rientrano nell'ambito applicativo, in particolare, i lavoratori impiegati:
- negli uffici;
- negli impianti a terra;
- negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo;
- negli ittiturismi;
- nelle valli da pesca.
Validita contrattuale:
- decorrenza: 01/01/2026
- scadenza: 31/12/2029
Il rinnovo del 14/05/2026 prevede un incremento retributivo complessivo del 9,5% sui minimi tabellari vigenti al 31/12/2025, cosi articolato:
- 6,5% dal 01/01/2026;
- ulteriore 3% dal 01/01/2027.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- AGCI-Pesca e acquacoltura
- CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA
- LEGACOOP AGROALIMENTARE
Organizzazioni sindacali
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILAPESCA
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile e comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Minimo dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/01/2027 | Scatto triennale | Indennita di funzione |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.680,53 | 2.756,04 | 41,32 | 155,00 |
| 1 | 2.515,07 | 2.585,92 | 36,15 | - |
| 2 | 2.316,51 | 2.381,76 | 33,57 | - |
| 3 | 2.134,49 | 2.194,62 | 30,99 | - |
| 4 | 1.985,59 | 2.041,52 | 28,41 | - |
| 5 | 1.886,30 | 1.939,44 | 25,82 | - |
| 6 | 1.803,60 | 1.854,41 | 24,27 | - |
| 7 | 1.654,66 | 1.701,27 | 20,66 | - |
Note:
- gli scatti di anzianita sono 10 triennali;
- l'indennita di funzione dei quadri, pari a euro 155,00 mensili, e assorbibile al 50% da indennita similari, superminimi individuali o elementi retributivi con espressa clausola di assorbimento.
Divisori e mensilita
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilita annue | 14 |
Altri elementi economici
| Voce | Misura |
|---|---|
| Indennita di cassa | 15% della paga base nazionale |
| Indennita pernottamento in valle da pesca | euro 30,00 per ciascuna notte secondo la sintesi; nel testo contrattuale risulta euro 45,00 per singola notte |
In base al testo del CCNL, l'indennita per pernottamento in valle da pesca prevede inoltre che la presenza notturna sia organizzata con criterio di turnazione e non possa interessare lo stesso lavoratore per oltre 6 giorni nello stesso mese.
Mensilita aggiuntive
Il contratto prevede:
- tredicesima mensilita;
- quattordicesima mensilita.
Orario di lavoro
L'orario puo essere organizzato secondo diversi modelli:
- 40 ore settimanali, con una giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale;
- 40 ore settimanali con utilizzo del regime di flessibilita;
- 38,5 ore settimanali, con assorbimento di 56 ore di ROL;
- 38 ore settimanali, con assorbimento di 72 ore tra ROL ed ex festivita.
Flessibilita / banca ore
Sono ammesse prestazioni superiori o inferiori alle 40 ore settimanali:
- entro il limite massimo di 12 ore settimanali;
- entro il limite massimo di 144 ore annue.
Per la flessibilita:
- spetta comunque la retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali;
- e prevista compensazione tra le diverse settimane;
- eventuale conguaglio a fine anno.
Maggiorazione flessibilita positiva
- 20% in via generale;
- 30% dal 01/06/2026.
Lavoro straordinario
Le prestazioni oltre l'orario contrattuale sono maggiorate come segue:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 50% |
Festivita
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festivita coincidenti con la domenica.
Ferie
Spettano 26 giorni lavorativi annui.
Ai fini del computo delle ferie, la settimana lavorativa e considerata convenzionalmente di 6 giorni lavorativi.
Permessi, ex festivita e ROL
Ex festivita
Spettano gruppi di:
- 4 ore;
- 8 ore
in sostituzione delle 3 festivita abolite.
ROL
- 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti.
Il testo contrattuale coordina tali permessi con i diversi regimi di orario e con la flessibilita.
Assenze e tutele sociali
Permessi e congedi per eventi familiari e assistenza
Si applica la normativa di legge in materia di:
- permessi per lutto e malattia parenti: L. 53/2000;
- assistenza a persone disabili: L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001;
- permessi/congedi per cure per invalidi: D.Lgs. 119/2011;
- congedi per donne vittime di violenza, estesi dal CCNL anche ai lavoratori vittime di violenza di genere: D.Lgs. 80/2015.
Violenza di genere
Il CCNL in vigore prevede che il lavoratore o la lavoratrice nelle condizioni di legge possa usufruire di un periodo di congedo retribuito di 4 mesi, ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa legale.
Per i rapporti a termine e previsto anche il diritto di riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso di protezione, con diritto di precedenza esercitabile entro 18 mesi dalla domanda.
Malattia
Periodo di comporto
- 180 giorni nell'anno solare.
Trattamento economico
I lavoratori, compresi gli apprendisti, hanno diritto:
- all'indennita INPS anticipata dal datore di lavoro;
- a un'integrazione aziendale fino a concorrenza del:
| Periodo | Trattamento complessivo |
|---|---|
| Primi 3 giorni (carenza) | 100% |
| Dal 4° al 180° giorno | 100% |
Il trattamento integrativo:
- non e dovuto se l'INPS non corrisponde l'indennita giornaliera;
- se l'INPS eroga l'indennita in misura ridotta, il datore non integra la quota non corrisposta dall'Istituto.
Per le festivita ricadenti nel periodo di malattia, il lavoratore ha diritto a integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto.
Infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni nell'anno solare.
Trattamento economico
Oltre all'indennita INAIL, spetta un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino al 100% della retribuzione di fatto.
Anche per le festivita ricadenti nel periodo di infortunio e prevista integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto.
Maternita e genitorialita
Per le festivita cadenti durante l'assenza obbligatoria e facoltativa, spetta un'indennita integrativa fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per i periodi di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto alla tredicesima mensilita limitatamente al 20% della retribuzione di fatto.
Ulteriori tutele di genitorialita
Il testo contrattuale prevede inoltre:
- incremento di 1 ulteriore giorno retribuito del congedo obbligatorio del padre;
- possibilita di esenzione dal lavoro notturno per ulteriori periodi nei casi previsti;
- diritto di chiedere il part-time al rientro dall'astensione obbligatoria o dal congedo parentale, fino al compimento del terzo anno del figlio, salvo reale impedimento organizzativo;
- fino a 3 ulteriori giorni di permesso retribuito per assistere figli malati di eta tra 3 e 14 anni;
- possibilita di anticipazione del 70% del TFR per una sola volta nei casi di maternita/paternita, adozione o affidamento, secondo le condizioni contrattuali.
Part-time
Durata minima
- non inferiore al 50% dell'orario settimanale;
- nel part-time verticale, non inferiore a 24 ore settimanali.
Trattamento
- economico e normativo proporzionato alla riduzione della prestazione.
Lavoro supplementare
- massimo 15% dell'orario concordato.
Limiti numerici
Fatte salve le aziende fino a 3 dipendenti:
| Organico a tempo pieno | Limite massimo part-time |
|---|---|
| Fino a 8 dipendenti | 50% |
| Fino a 15 dipendenti | 30% |
| Oltre 15 dipendenti | definito dalla contrattazione di secondo livello |
Apprendistato
Durata massima
| Destinatari | Durata |
|---|---|
| Impiegati di 4° e 5° livello | 24 mesi |
| Operai di 5° e 6° livello | 30 mesi |
Retribuzione apprendisti
Calcolata su paga base, contingenza ed EDR:
| Fase | Retribuzione |
|---|---|
| Prima meta del periodo | 80% della retribuzione di livello |
| Seconda meta del periodo | 90% della retribuzione di livello |
Tempo determinato e stagionali
Si applica la normativa legale sul contratto a termine, integrata dalle causali contrattuali.
Principali causali previste dal CCNL
Tra le ipotesi espressamente ammesse:
- esigenze connesse a ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa di prodotti stagionali;
- lavorazioni a fasi successive con maestranze diverse da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei;
- sostituzione di lavoratori in ferie;
- situazioni anomale o prolungate di assenze per malattia e gravidanza;
- attivita straordinarie legate al lancio di nuovi prodotti;
- attivita legate a progetti promo-pubblicitari;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- nuovi investimenti o modifiche di linee esistenti;
- manutenzione straordinaria;
- esigenze produttive straordinarie collegate a iniziative commerciali e freschezza del prodotto.
Limiti numerici
- massimo 10% dell'organico a tempo indeterminato in ogni unita produttiva;
- nelle unita con meno di 30 dipendenti, consentita comunque l'assunzione di 3 lavoratori a termine;
- possibile superamento dei limiti tramite contrattazione di secondo livello.
Stagionali
In caso di assunzioni stagionali o per punte ricorrenti di lavoro:
- esame preventivo con RSU o OO.SS. territoriali su numero, periodo e inquadramento;
- previsto diritto di precedenza/riassunzione in caso di nuove assunzioni stagionali.
Preavviso
| Livelli | Fino a 5 anni di servizio | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q e 1° livello | 60 gg di calendario | 90 gg di calendario | 120 gg di calendario |
| 2° e 3° livello | 30 gg di calendario | 45 gg di calendario | 60 gg di calendario |
| 4° e 5° livello | 20 gg di calendario | 30 gg di calendario | 45 gg di calendario |
| 6° e 7° livello | 15 gg di calendario | 20 gg di calendario | 20 gg di calendario |
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Spetta il TFR secondo la L. 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla quota annua utile, tra le altre, le seguenti voci:
- rimborsi spese;
- somme una tantum o gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per lavoro straordinario e festivo;
- indennita sostitutiva del preavviso;
- indennita sostitutiva di ferie;
- indennita di trasferta e diarie non continuative, nonche la quota esente IRPEF di quelle continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.
Previdenza complementare
Il contratto prevede adesione a Previdenza Cooperativa.
Contribuzioni
| Decorrenza | Contributo datore |
|---|---|
| fino al 31/12/2022 | 1% |
| dal 01/01/2023 | 1,5% |
| dal 01/01/2026 | 2% |
Ulteriori quote:
- 1% a carico del lavoratore;
- 2% di TFR per i lavoratori gia occupati al 28/04/1993;
- 100% del TFR maturato per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 e per i lavoratori a termine aventi i requisiti di iscrizione;
- 100% del TFR maturato dopo l'iscrizione per i lavoratori assunti che abbiano superato il periodo di prova, compresi gli operai a termine con rapporto di durata pari o superiore a 4 mesi.
Il contributo datoriale e dovuto esclusivamente per i lavoratori iscritti al fondo contrattuale.
Assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL promuove l'iscrizione al fondo bilaterale F.I.L.COOP Sanitario.
Contributo annuo massimo
| Soggetto | Importo annuo |
|---|---|
| Azienda | euro 26,00 |
| Lavoratore | euro 26,00 |
| Totale | euro 52,00 |
Restano salve eventuali forme aziendali equivalenti o migliorative gia esistenti.
Formazione
Per la formazione professionale il CCNL prevede, nel testo aggiornato, 200 ore di permesso retribuito nell'arco del triennio per i lavoratori a tempo indeterminato che frequentino corsi di formazione e aggiornamento professionale, secondo i limiti quantitativi previsti dal contratto.
Ulteriori istituti di rilievo
Ferie solidali
Introdotto l'istituto delle ferie solidali, con possibilita di cedere gratuitamente ferie e riposi maturati ad altri lavoratori dello stesso datore di lavoro, entro i limiti contrattuali.
Relazioni sindacali e secondo livello
Il rinnovo 2026 conferma il ruolo della contrattazione di secondo livello e prevede:
- possibilita di definire premi per obiettivi territoriali;
- coinvolgimento delle parti stipulanti il CCNL in caso di stallo delle trattative di secondo livello;
- valutazione di una indennita economica sostitutiva in caso di mancato accordo protratto.
Commissione per aggiornamento del CCNL
Le parti hanno convenuto di nominare entro il 01/07/2026 una specifica Commissione finalizzata alla stesura aggiornata del CCNL, con termine lavori entro il 31/12/2026.
Accordi e rinnovi
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