Cassazione Penale, Ordinanza n. 03104/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una rapina impropria commessa in concorso. Ha dedotto due motivi, entrambi formulati come violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato, da un lato, la sussistenza della responsabilità concorsuale nella consumazione del fatto e, dall'altro, il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite. La Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in censure manifestamente infondate, poiché la motivazione di merito aveva già accertato che la violenza esercitata dall'imputato non era fine a sé stessa ma funzionale a mantenere il possesso del bene sottratto da un correo ignoto, con conseguente configurabilità del concorso e dell'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati perché la sentenza di appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità concorsuale dell'imputato nella rapina impropria e sul riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Richiamato implicitamente per il delitto di rapina impropria ascritto all'imputato; la Corte ne conferma la sussistenza in concorso e con violenza funzionale al mantenimento del possesso della cosa sottratta.
art. 61 c.p.
Richiamato implicitamente per l'aggravante delle più persone riunite, ritenuta correttamente riconosciuta dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che deduca violazione di legge e vizio di motivazione ma si risolva in censure manifestamente infondate contro una motivazione di merito congrua, coerente e giuridicamente corretta.
- Nella rapina impropria, la violenza posta in essere dall'agente dopo la sottrazione può integrare l'elemento tipico quando sia finalizzata a conservare il possesso della cosa sottratta o ad assicurarsene il possesso.
- La responsabilità concorsuale nella rapina impropria può desumersi dalla convergenza delle condotte dei concorrenti, anche quando uno solo materialmente sottragga il bene e l'altro ponga in essere la violenza strumentale al mantenimento del possesso.
- L'aggravante delle più persone riunite è correttamente configurabile quando la condotta criminosa risulti realizzata con l'apporto coordinato di più soggetti, secondo una ricostruzione probatoria non illogica e adeguatamente motivata dal giudice di merito.
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