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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato a decorrere dal 7.11.2008 in virtù di ordini formali di servizio nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le trentasei ore settimanali, previo annullamento del provvedimento prot. n.0218796/13 del 5.12.2013 dell'Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche della Guardia di Finanza, comunicato in data 13.12.2013 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; E per la condanna delle Amministrazioni intimate alla corresponsione della somma dovuta, con interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 16412002 e art. 128, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, ove non corrisposta, e fatto salvo il diritto al recupero dei riposi laddove non goduti; nonché, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da lesione della dignità di ciascun ricorrente lavoratore

Giustizia amministrativa201400102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario sulle ore lavorate nei giorni di riposo settimanale o festivi infrasettimanali comprese nell'ordinario turno giornaliero

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto a percepire, a decorrere dal 7 novembre 2008, il compenso per lavoro straordinario per le prestazioni rese, in virtù di ordini formali di servizio, nei giorni destinati al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, sin dalla prima ora eccedente le trentasei ore settimanali, oltre all'indennità di compensazione prevista dalla disciplina del comparto e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione della dignità. Hanno impugnato il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto la maggiorazione per lavoro straordinario soltanto per le ore eccedenti l'ordinario turno giornaliero, contestando le circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza applicate dall'Amministrazione. Il motivo dedotto è la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., degli artt. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002, 28, comma 3, d.P.R. n. 170/2007 e 38, comma 7, d.P.R. n. 51/2009, nonché l'eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Secondo i ricorrenti, l'indennità di compensazione avrebbe remunerato un disagio diverso da quello compensato dal lavoro straordinario e avrebbe dovuto quindi cumularsi con quest'ultimo anche per le ore comprese nell'ordinario turno giornaliero.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, non specificamente contestata, relativamente a tre ricorrenti, individuando come giudici territorialmente competenti il TAR Abruzzo, il TAR Lazio e il TAR Sicilia in ragione delle rispettive sedi di servizio. Per gli altri ricorrenti ha respinto il ricorso nel merito. Il giudice ha applicato l'art. 1, comma 476, l. n. 147/2013, norma di interpretazione autentica, secondo cui la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Ne consegue che l'indennità di compensazione non può essere cumulata con il compenso per lavoro straordinario relativamente alle ore comprese nel normale turno giornaliero; il compenso straordinario spetta soltanto per le ore ulteriori rispetto a tale turno. Le spese sono state compensate, poiché prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica la questione non era pacifica.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 476, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

    La norma, qualificata dal giudice come legge di interpretazione autentica, chiarisce retroattivamente che il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale o festivo infrasettimanale è remunerato come lavoro straordinario soltanto per le ore eccedenti l'ordinario turno giornaliero.

  • art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002

    ferma restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 - rideterminata in euro 8,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009, a norma dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 51/2009 (integrativo del D.P.R. n. 170/2007) - a compensazione della sole ordinaria prestazione di lavoro giornaliero

    Prevede l'indennità di compensazione per la prestazione ordinaria resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, ferma la possibilità di recuperare il riposo.

  • art. 28, comma 3, d.P.R. n. 170/2007

    ferma restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00

    Disciplina, secondo il testo richiamato nella sentenza, l'indennità di compensazione per il servizio ordinario prestato nel giorno di riposo o festivo.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 51/2009

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della pretesa al cumulo tra indennità di compensazione e compenso per lavoro straordinario; la sentenza definisce la questione applicando la successiva norma di interpretazione autentica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La prestazione lavorativa resa da personale delle Forze armate o di polizia nel giorno destinato al riposo settimanale o in un festivo infrasettimanale non dà diritto al compenso per lavoro straordinario per le ore comprese nell'ordinario turno giornaliero; il compenso straordinario spetta soltanto per le ore eccedenti tale turno.
  • L'indennità di compensazione prevista per il servizio ordinario prestato nel giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non si cumula con il compenso per lavoro straordinario relativamente alle ore dell'ordinario turno giornaliero, ferma restando la disciplina del recupero del riposo.
  • Una norma di interpretazione autentica che chiarisca il trattamento economico delle prestazioni rese nei giorni di riposo o festivi si applica alla controversia secondo il significato interpretativo stabilito dalla legge, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato espressamente preservati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

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