Sentenza del 10/05/2016 n. 2812 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Costi black list - Onere della prova - Oggetto della prova - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione prodotta è stata ritenuta complessivamente idonea a dimostrare che l'impresa estera aveva svolto concretamente l'attività per la quale aveva ricevuto i compensi. È stata quindi riconosciuta la deducibilità dei costi, in quanto il contribuente aveva assolto l'onere della prova previsto per la seconda esimente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi corrisposti a un'impresa residente in un Paese black list. Il contribuente doveva dimostrare, alternativamente, che l'impresa estera svolgesse un'attività commerciale effettiva oppure che avesse concretamente svolto l'attività specifica per la quale aveva ricevuto i compensi. La prova della seconda esimente poteva essere fornita mediante una valutazione complessiva di elementi convergenti, tra cui l'iscrizione nel registro delle imprese estero, il sito internet indicativo dell'attività svolta, la corrispondenza tra tale attività e i servizi resi, il bilancio, gli estratti conto bancari e la documentazione relativa alla sede operativa.
Norme richiamate
TUIR, art. 110, comma 10
Disciplina la deducibilità dei costi e delle componenti negative derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, subordinandola alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge.
TUIR, art. 110, comma 11
Consente la deduzione quando il contribuente dimostra alternativamente l'effettiva attività commerciale dell'impresa estera oppure l'effettivo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività per cui sono stati corrisposti i compensi.
Massime di principio
- In presenza di costi verso soggetti residenti in Paesi black list, non è sufficiente dimostrare l'esistenza formale del contratto o il pagamento: occorre provare una delle esimenti previste dalla disciplina fiscale.
- La seconda esimente riguarda l'effettività concreta della prestazione resa dall'impresa estera e può essere dimostrata attraverso una pluralità di documenti coerenti e convergenti.
- La prova non deve necessariamente consistere in un singolo documento decisivo: iscrizione al registro imprese, sito internet, bilanci, movimenti bancari, fatture e documentazione della sede possono essere valutati unitariamente.
- È opportuno conservare una documentazione completa, contemporanea e coerente con la prestazione, idonea a dimostrare sia l'esistenza dell'impresa estera sia la concreta esecuzione dei servizi fatturati.
- La deducibilità può essere riconosciuta anche senza dimostrare entrambe le esimenti: è sufficiente provare alternativamente l'effettiva attività commerciale dell'impresa estera oppure l'effettività della specifica prestazione resa.
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