Cassazione Penale, Sentenza n. 13797/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive: realizzazione di un fabbricato in cemento armato di circa 150 metri quadrati. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato istanza di condono (prot. n. 78/98) e ha contestato il rigetto dell'istanza di revoca per presunto vizio di motivazione del GIP che non avrebbe considerato tale domanda di condono.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il ricorrente abbia allegato l'esistenza di una domanda di condono, il GIP ha diligentemente verificato presso il Comune e ricevuto la comunicazione (nota del 28/02/2022 n. 41952) che la domanda non è presente negli archivi comunali. Il ricorrente non ha dimostrato di aver sollecitato l'istruttoria, né di aver chiesto la ricostruzione degli atti smarriti nel corso di oltre vent'anni. Di conseguenza non è prevedibile il rilascio del condono in tempi ragionevoli e non sussistono i presupposti per revocare l'ordine di demolizione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo applica al rigetto dell'impugnazione
Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano (Rv. 267413)
La giurisprudenza richiede l'assolvimento dell'onere di allegazione da parte del ricorrente; la Corte richiama tale orientamento come parametro per valutare la documentazione prodotta
Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli (Rv. 282692-01)
Chiarisce che non è richiesta la prova piena, ma un'"allegazione qualificata" che consenta al giudice di compiere le verifiche necessarie; una volta prospettata la situazione, spetta al giudice accertare la concreta presenza della domanda negli archivi comunali
Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna (Rv. 266763-01)
Stabilisce che, se dal controllo emerge l'assenza della domanda di condono e non è prevedibile il rilascio del condono in tempi ragionevoli, non sussistono i presupposti per revocare l'ordine di demolizione
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione o revoca di un ordine di demolizione invocando una domanda di condono è necessario allegare documentazione robusta che dimostri l'effettiva sussistenza e la posizione della domanda presso il competente ufficio comunale (numero di protocollo, ricevute, comunicazioni ufficiali).
- Il richiamo alla "allegazione qualificata" significa che non basta affermare l'esistenza di una domanda: il giudice può e deve compiere verifiche ufficiali presso il Comune; se gli archivi comunali non rilevano la domanda, l'allegazione è insufficiente.
- Se la domanda di condono non è rintracciabile o l'istruttoria amministrativa non è prevedibile in tempi ragionevoli, il giudice penale non sospende né revoca l'ordine di demolizione per evitare l'impunità di fatto dell'abuso edilizio.
- In caso di smarrimento degli atti o di mancata registrazione comunale, il ricorrente deve documentare di aver adottato atti processuali o amministrativi (solleciti, richieste di ricostruzione degli atti, denunce di smarrimento) per non perdere l'efficacia probatoria della domanda di condono.
- La mancata deduzione di attività di sollecito o di tentativi di recupero degli atti nel tempo indebolisce la posizione difensiva; la strategia difensiva efficace prevede tempestività nelle azioni e conservazione di ricevute/attestazioni
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