Ordinanza n. 80/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi rispettivamente al Programma operativo 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale regionale e ai livelli massimi di finanziamento delle prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria per il 2024
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per l’annullamento dei decreti commissariali nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024 e degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza interlocutoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedano un’effettiva trattazione del merito, ha ritenuto necessario acquisire dalle parti costituite una dichiarazione sull’attuale permanenza dell’interesse alla decisione, ovvero sull’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR ha disposto, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte dei soggetti costituiti, di dichiarazioni attestanti la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito oppure l’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell’interesse, le parti dovranno indicare anche eventuali connessioni con altri giudizi pendenti in primo o secondo grado. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. L’ordinanza non decide il merito del ricorso né stabilisce l’esito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice per acquisire elementi utili alla trattazione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità dell’ufficio giudiziario e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di dichiarazioni aggiornate sull’interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o modificative del giudizio.
Massime di principio
- Nella gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di aggiornare il quadro processuale dichiarando se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti confermano l’interesse alla decisione, il giudice può chiedere l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, allo scopo di razionalizzare la trattazione e assicurare una gestione coordinata del contenzioso.
- Gli incombenti istruttori diretti a verificare l’attuale interesse alla decisione non definiscono il giudizio nel merito e sono disposti salva la successiva decisione del Collegio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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