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Sentenza

Sentenza n. 3777/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 2066/2024 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 4050/2022, pubblicata in data 29/10/2024, e notificata il 11/11/2024.

Giustizia amministrativa202502700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2066/2024 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta del docente, mediante accreditamento del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza, notificata al Ministero l'11 novembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito con memoria di stile chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell'ente. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo anche alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile e fondata in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dell'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo conformativo e satisfattivo risultante dal titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell'ente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza prevedeva rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione, nei limiti stabiliti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all'amministrazione, e l'inadempimento dell'obbligo puntuale derivante dal dispositivo del titolo.
  • Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell'ente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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