Sentenza n. 1201/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione - della deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 27/2/2025 (pubblicata sull’albo pretorio comunale il 7/3/2025) di approvazione della pianta organica biennale delle farmacie; - di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e connessi, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta n. 213 del 5/12/2024 recante la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie ed ai pareri resi dall’Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza e Brianza e dalla ATS Città metropolitana di Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di Giunta comunale di approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie, comprendente l’istituzione della zona 10, la modifica delle zone esistenti e l’esercizio della prelazione sulla nuova sede
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale di approvazione della nuova pianta organica delle farmacie e gli atti connessi, deducendo tre ordini di censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, sostenendo che il termine per la revisione della pianta organica, fissato entro il mese di dicembre degli anni pari, fosse perentorio e che il suo superamento comportasse la perdita del potere e la nullità dell’atto, adottato nel febbraio successivo. In secondo luogo, ha contestato la delimitazione della nuova zona 10 e la prospettata collocazione della nuova farmacia, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e sviamento. Secondo la ricorrente, la sede sarebbe stata collocata in prossimità di tre farmacie del centro storico e di una farmacia della zona 9, non per assicurare un’equa distribuzione del servizio, ma per ottenere un vantaggio strategico in ragione della vicinanza all’ospedale e a future strutture sanitarie. Infine, ha contestato il ridimensionamento della zona 1, sostenendo che il Comune non avesse esplicitato i criteri di riperimetrazione e che la costituzione della zona 10 non imponesse la riduzione della propria area, senza analoga incidenza sulle zone concorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. La disposizione non qualifica il termine, non prevede conseguenze decadenziali per il suo superamento e il termine è funzionale a sollecitare l’esercizio del potere comunale di pianificazione. Il ritardo, pertanto, non incide sulla validità dell’atto, potendo eventualmente rilevare sul diverso piano della responsabilità dell’amministrazione. Quanto alle censure sulla delimitazione della zona 10, sulla collocazione della nuova sede e sul ridimensionamento della zona 1, il Tribunale ha riconosciuto al Comune ampia discrezionalità nella pianificazione della distribuzione territoriale del servizio farmaceutico. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, all’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto e all’incoerenza tra i criteri dichiarati e la decisione. Nel caso concreto, dagli atti del procedimento emergevano il mutato quadro demografico, l’obiettivo di riequilibrare la densità abitativa delle zone e il criterio di collocare la nuova sede a ovest dell’asse individuato dal Comune. La revisione aveva inciso su più zone, non soltanto sulla zona 1, e la nuova zona non presentava una concentrazione abitativa superiore a quelle interessate dalla revisione. La collocazione prospettata della nuova farmacia, pur non dettagliata puntualmente, risultava coerente con la zona 10 e con l’esigenza prospettica di servire il flusso connesso alle strutture sanitarie in corso di realizzazione. Non è stata dimostrata la finalità di attribuire un vantaggio strategico. Il Comune non era tenuto a predeterminare specifici criteri matematici per il dimensionamento di ciascuna zona, essendo sufficiente una valutazione complessiva del territorio, fondata sui dati demografici, sulla popolazione attuale e potenzialmente insediabile e sull’equa distribuzione del servizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 475/1968
Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica
Il termine per la revisione della pianta organica delle farmacie è ordinatorio: in assenza di qualificazione normativa e di una previsione di decadenza, il suo superamento non determina la perdita del potere né l’invalidità dell’atto tardivo.
art. 2-bis l. 241/1990
Il ritardo nella conclusione del procedimento non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità dell’atto tardivo, potendo eventualmente fondare una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione in presenza degli ulteriori presupposti.
Massime di principio
- Il termine previsto per la revisione della pianta organica delle farmacie ha natura ordinatoria quando la legge non lo qualifica come perentorio e non collega al suo superamento alcuna decadenza dal potere; l’atto adottato tardivamente resta quindi valido.
- Nella pianificazione della distribuzione territoriale delle farmacie il Comune esercita un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento o inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, nonché per incoerenza tra i criteri dichiarati e la scelta finale.
- La verifica della legittimità della delimitazione delle zone farmaceutiche deve essere compiuta esaminando gli atti del procedimento, per accertare se i criteri adottati siano legittimi, congrui e ragionevoli e se la decisione sia coerente con essi.
- L’equa distribuzione del servizio farmaceutico può essere valutata considerando non solo la situazione demografica e urbanistica esistente, ma anche la popolazione potenzialmente insediabile e i futuri flussi derivanti da strutture sanitarie in corso di realizzazione.
- La revisione della pianta organica delle farmacie non richiede la previa fissazione di criteri matematici specifici per il dimensionamento di ciascuna zona, essendo sufficiente una valutazione complessiva dell’intero territorio comunale, fondata sui dati demografici e sull’esigenza di accessibilità ed equilibrio del servizio.
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