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Sentenza

Sentenza n. 2830/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del 14.07.2025, della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, denominato “comunicazione di non idoneità”, a firma del membro e segretario della commissione Magg. Pil. Simone Giacomobono, nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2025/2026, con il quale è stata disposta la non idoneità e, quindi l'esclusione del medesimo ricorrente dalla succitata procedura concorsuale, bandita con determinazione n. 58820 del 24 febbraio 2025; - delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza in relazione allo svolgimento della prova di idoneità psico-fisica, come richiamate dall'art. 15 del bando di concorso, laddove dovessero essere interpretate nel senso di importare l'esclusione dal concorso della ricorrente per inidoneità fisica; - degli atti, documenti e di tutti i verbali, redatti dalla sottocommissione ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente; - della graduatoria di merito, ove già approvata e comunque ad oggi non conosciuta; - di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202511905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per difetto del senso cromatico normale alle matassine colorate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, ingiustizia manifesta, carenza istruttoria e motivazionale, travisamento dei fatti, violazione ed erronea applicazione dell’art. 15, commi 7 e 8, del bando di concorso, del d.m. n. 155 del 17 maggio 2000 e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante della Guardia di Finanza, nonché violazione del principio del giusto procedimento. Ha contestato il giudizio della sottocommissione, che lo aveva dichiarato non idoneo per “difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate”, evidenziando che successivi accertamenti presso strutture sanitarie pubbliche avevano attestato la corretta lettura delle tavole del test di Ishihara. L’Amministrazione ha sostenuto che la lex specialis qualificasse tale riscontro come causa immediata e automatica di esclusione, non soggetta a visita medica di revisione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il TAR ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, il cui referto ha accertato che il ricorrente presentava un senso cromatico sufficiente alle matassine colorate in condizioni di illuminazione adeguate e che non sussisteva la causa di inidoneità contestata. Il verificatore ha rilevato che la disciplina tecnica applicabile non considera causa di non idoneità la normalità del senso cromatico alle sole matasse colorate, salvo specifiche eccezioni, e ha ritenuto il profilo del candidato compatibile con i requisiti del bando. Il giudizio concorsuale è stato quindi smentito da certificazioni specialistiche e, soprattutto, dalla verificazione giudiziale, eseguita con metodica scientifica e personale medico specialistico. Il TAR ha precisato che l’assenza, prevista dal bando, della possibilità di visita di revisione non rende il giudizio sanitario insindacabile, potendo esso essere annullato quando emergano profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti, come nel caso concreto. Sono stati annullati il giudizio di non idoneità, gli atti consequenziali e gli altri atti impugnati. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e le spese di verificazione, liquidate in euro 400,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia [...] ai fini di un’immediata definizione nel merito.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 15, comma 7, lettera b), punto 1), del bando di concorso

    difetto di senso cromatico normale alle: (1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare

    La previsione è stata interpretata alla luce dell’accertamento tecnico specialistico, ritenendo non sussistente nel caso concreto il difetto cromatico idoneo a determinare l’esclusione.

  • art. 15, comma 8, lettera a), del bando di concorso

    nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami

    L’immediata dichiarazione di non idoneità e l’esclusione della visita di revisione non impediscono il controllo giurisdizionale sul giudizio sanitario.

  • d.m. 17 maggio 2000, n. 155

    È richiamato quale disciplina tecnica in materia di imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza.

  • art. 2139, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Costituisce la base normativa del regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza.

  • Titolo XVII, lettera d), dell’allegato 1 al decreto n. 61772

    Le discromatopsie anche monolaterali accertate con tavole pseudoisocromatiche e matasse colorate. Non è ammesso l’uso di qualsiasi lente correttiva del senso cromatico. Non è causa di non idoneità, salvo apposite eccezioni previste per particolari contingenti o specializzazioni, la normalità del senso cromatico alle sole matasse colorate.

    La normalità del senso cromatico alle sole matasse colorate, salvo eccezioni specifiche, non determina di per sé la non idoneità; nel caso concreto il verificatore ha accertato un senso cromatico sufficiente alle matassine colorate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla normativa nazionale, il presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La previsione della lex specialis che qualifica una determinata causa di non idoneità come immediata e non soggetta a visita medica di revisione non sottrae il giudizio sanitario al sindacato giurisdizionale.
  • Il giudizio di non idoneità psico-fisica può essere annullato quando successive certificazioni specialistiche e una verificazione giudiziale, svolta con adeguata metodica scientifica e da personale specialistico, evidenzino un travisamento dei fatti o un’erronea valutazione del requisito sanitario.
  • In materia di concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, l’Amministrazione non può discostarsi senza adeguata motivazione dalle risultanze di una verificazione giudiziale che smentisca il giudizio sanitario concorsuale.
  • L’esclusione dalla procedura concorsuale è illegittima quando la causa di inidoneità prevista dal bando non risulta concretamente sussistente alla luce della disciplina tecnica applicabile e dell’accertamento specialistico effettuato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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