Ordinanza n. 1173/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA statale per un progetto di parco eolico, nonché mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA statale relativa a un progetto di parco eolico denominato “Duchessa”, localizzato in più Comuni siciliani. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 e la condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio è emersa una nota dell’amministrazione del 4 dicembre 2025, riferita a un’integrazione progettuale depositata il 21 novembre 2025, comprendente l’aggiornamento del piano di dismissione e ripristino dei luoghi e la stima dei relativi costi. Il MASE avrebbe richiesto una nuova dichiarazione sul calcolo degli oneri istruttori e un quadro economico generale aggiornato. Non risultava tuttavia chiarito se tale adempimento fosse stato eseguito dalla società, né era indicata la data di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico, dalla quale decorrono sia il termine di 15 giorni per le osservazioni sulle modifiche o integrazioni progettuali sia il nuovo termine per la conclusione del procedimento. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti dalla parte ricorrente e una relazione dell’amministrazione sull’adempimento richiesto e sull’evoluzione dell’iter di VIA.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali del MASE, o a un suo delegato, di depositare tramite PAT entro il 25 maggio 2026 una relazione sui fatti dedotti, sull’eventuale adempimento relativo alla rideterminazione degli oneri istruttori e all’aggiornamento del quadro economico generale, nonché sull’evoluzione successiva del procedimento, con eventuale documentazione. Ha invitato la società ricorrente a chiarire la natura dell’integrazione richiesta e l’eventuale relativo deposito. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026; ogni determinazione sulle spese della fase è stata rinviata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate quale base processuale per disporre gli incombenti istruttori e acquisire la relazione dell’amministrazione e la documentazione necessaria.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
dalla pubblicazione del nuovo Avviso al pubblico decorre il termine di 15 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in relazione alle sole modifiche o integrazioni agli elaborati progettuali
La pubblicazione di un nuovo avviso riapre il termine per le osservazioni limitatamente alle modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali e rileva per il ricalcolo del termine di conclusione del procedimento.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento della domanda della società relativa al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; l’ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio relativo a un procedimento di VIA, quando siano intervenute integrazioni progettuali e richieste amministrative ulteriori, il giudice può acquisire una relazione dell’amministrazione sull’adempimento degli oneri documentali e sull’evoluzione dell’iter prima di determinare il termine eventualmente violato e la sussistenza dell’inerzia.
- Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 152/2006, dalla pubblicazione del nuovo avviso al pubblico decorre un termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni limitatamente alle modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali.
- La data di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico è necessaria per individuare il termine di presentazione delle osservazioni e per ricalcolare il termine di conclusione del procedimento di VIA.
- Nel giudizio amministrativo, la parte ricorrente deve chiarire e, ove necessario, documentare l’effettivo deposito dell’integrazione richiesta dall’amministrazione quando tale circostanza incide sulla ricostruzione dell’iter procedimentale e sulla valutazione dell’inerzia.
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