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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28982/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricciardelli impugnava l'ordinanza del 29/10/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza dell'8/6/2015, in quanto non aveva provveduto alla demolizione dell'immobile abusivo entro il termine imposto. Contestava la motivazione della revoca sostenendo che: l'ordine originario di demolizione del 2008 riguardava solo un muro perimetrale lato ovest; la Procura di Nola avrebbe illegittimamente posto in esecuzione anche la sentenza della Corte d'appello; aveva esperito rimedi processuali (opposizioni/ricorsi) che avrebbero temporaneamente sospeso l'esecuzione rendendo impossibile adempiere; e quindi la mancata riduzione in pristino non sarebbe stata dovuta a sua inerzia ma a cause non imputabili.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto provato che il ricorrente non ha eseguito la demolizione nell'ultimo termine imposto (un mese dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello 13/7/2018 → termine entro il 13/8/2018) e non ha fornito prova di un'impossibilità oggettiva a eseguire. Ha rigettato la tesi che le iniziative difensive contro le ingiunzioni del pubblico ministero giustifichino il mancato adempimento relativo al termine fissato dal giudice della causa penale. Ha inoltre confermato la legittimità dell'esecuzione anche da parte della Procura che ha posto in esecuzione la sentenza d'appello, richiamando il principio della "perpetuatio jurisdictionis". Conseguentemente è stata confermata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; il Collegio ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e disposto il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma relativa ai reati edilizi per i quali il ricorrente era stato condannato: il fatto consisté nel completamento di un manufatto senza permesso di costruire

  • D.lgs. n. 42/2004, art. 181 (richiamato come capo di imputazione riqualificato in contravvenzione)

    Norma riguardante il vincolo paesaggistico/beni culturali, riqualificata in contravvenzione in appello e poi eseguita

  • Codice penale, art. 168, comma primo

    La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione deve verificare soltanto l'adempimento dell'obbligo subordinato al beneficio o l'esistenza di cause che rendano oggettivamente impossibile l'adempimento

  • Codice di procedura penale, art. 665, comma 4

    Riferito al criterio secondo cui l'esecuzione coattiva può essere spostata in presenza di nuove decisioni rispetto allo stato dei luoghi; il Collegio afferma che la competenza/attuazione resta ferma per il principio della "perpetuatio jurisdictionis"

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente spese e pagamento alla Cassa delle ammende

  • Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Consente di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso; il Collegio l'ha esercitata nel fissare la somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il termine entro cui adempiere l'obbligo di demolizione subordinato alla sospensione condizionale della pena decorre dal giorno della irrevocabilità della sentenza di condanna, non dalla notifica dell'ingiunzione a demolire del pubblico ministero
  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione verifica soltanto se l'obbligo è stato adempiuto o se esistono cause oggettive e non imputabili al condannato che rendano impossibile l'adempimento
  • La mera impugnazione o le iniziative processuali tese a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ingiunzione del pubblico ministero non giustificano, di per sé, il mancato adempimento entro il termine stabilito dal giudice della causa penale
  • La competenza/esecuzione da parte di procure diverse per lo stesso manufatto può essere legittima (principio della "perpetuatio jurisdictionis"); l'esecuzione di una sentenza d'appello sullo stesso bene realizzato in prosecuzione rispetto a precedente sentenza può essere legittimamente posta in esecuzione
  • Il condannato che invoca impossibilità oggettiva a demolire deve allegare e provare fatti concreti non imputabili a sé che abbiano reso l'adempimento impossibile entro il termine stabilito
  • Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non impedisce automaticamente la revoca della sospensione condizionale qualora il termine per la demolizione sia decorso senza esecuzione

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