Ordinanza n. 9570/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 5 luglio 2023, e notificata a -OMISSIS- il 13 febbraio 2024, con cui è stato disposto di incaricare il Servizio centrale di protezione di procedere al recupero coattivo di quanto corrisposto (a titolo di capitalizzazione) mediante procedura esecutiva, del relativo atto di contestazione debito e costituzione in mora del Servizio Centrale di Protezione parimenti notificato, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 e conseguenti atto di contestazione del debito e costituzione in mora, relativi al recupero coattivo di somme corrisposte a titolo di capitalizzazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda di annullamento della delibera adottata il 5 luglio 2023 dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991, notificata il 13 febbraio 2024, con la quale è stato incaricato il Servizio centrale di protezione di procedere al recupero coattivo, mediante procedura esecutiva, delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione. Sono stati impugnati anche il conseguente atto di contestazione del debito e costituzione in mora, nonché gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. L’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dalla ricorrente e non anticipa una valutazione sul merito; rileva soltanto la necessità di acquisire un documento richiamato nella delibera impugnata.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, senza definire la domanda di annullamento. Ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare in giudizio, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, la delibera della Commissione centrale dell’11 maggio 2022, richiamata nella delibera impugnata e relativa all’intestazione dell’immobile alla ricorrente. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 novembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
La delibera impugnata è stata adottata dalla Commissione Centrale istituita ai sensi della disposizione, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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