Cassazione Penale, Ordinanza n. 29416/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della Corte di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era congrua e coerente con le risultanze processuali e che, pertanto, non era consentito un sindacato ulteriore in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dalla porzione disponibile emerge che il ricorrente aveva impugnato la sentenza di appello lamentando, in sostanza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo e coerente con le risultanze processuali il diniego delle attenuanti generiche, così escludendo la possibilità di un ulteriore sindacato di legittimità sul punto. Non sono desumibili dal testo i fatti storici del reato originariamente contestato, né altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
È richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; dal testo non emergono ulteriori profili applicativi sostanziali.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito lo abbia motivato in modo congruo e coerente con le risultanze processuali.
- Quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio è puntualmente assolto dal giudice di merito, la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione con un nuovo apprezzamento del merito.
- Il ricorso che si limiti a censurare la valutazione discrezionale di merito sulle attenuanti generiche, senza evidenziare un vizio motivazionale effettivo o un errore di diritto, è esposto a declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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