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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24431/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per estorsione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto non integrasse l'estorsione e che dovesse essere riqualificato, in via alternativa, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 641 e 612 c.p. La Corte ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre pedissequamente motivi già proposti in appello e già disattesi, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico, perché meramente reiterativo delle doglianze di appello, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune dai vizi denunciati, avendo correttamente ravvisato nella condotta dell'imputato gli elementi costitutivi dell'estorsione: dopo l'esito negativo della scommessa, l'imputato avrebbe usato violenza e minaccia per costringere la persona offesa a non ricevere il pagamento di quanto dovuto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Il fatto descritto è stato ritenuto integrare gli elementi costitutivi dell'estorsione, in particolare l'uso di violenza e minaccia per costringere la persona offesa a una condotta patrimoniale

  • art. 641 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione alternativa del fatto, ma non ritenuto applicabile

  • art. 612 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione alternativa del fatto, ma non ritenuto applicabile

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non formulato in termini consentiti in sede di legittimità, essendo una reiterazione non specifica delle censure già dedotte in appello

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, se non contengono una critica puntuale e argomentata alla decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può consistere in una mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
  • Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, dopo aver constatato l'esito negativo di una scommessa o di un rapporto analogo, impieghi violenza o minaccia per costringere la persona offesa a tenere una condotta patrimoniale lesiva o a rinunciare al pagamento di quanto dovuto.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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