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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04117/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze e non superato il vaglio preliminare di ammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata. La difesa ha dedotto la nullità dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 54 ord. pen., sostenendo l'erroneità del mancato riconoscimento dei benefici per alcuni semestri di detenzione e per un ulteriore periodo di detenzione indicato nel ricorso. Il Tribunale aveva però rilevato che il soggetto, pur trovandosi agli arresti domiciliari, aveva tenuto una condotta non regolare perché, in occasione di controlli effettuati in più date, non era stato reperito presso l'abitazione. Inoltre, il giudice di sorveglianza aveva ritenuto che le contestazioni evidenziassero il carattere meramente formale dell'adesione del condannato al trattamento, dando conto di una resistenza agli interventi trattamentali. La Cassazione ha ritenuto le censure generiche e meramente confutative, dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    È la disposizione invocata a sostegno della richiesta di liberazione anticipata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure sulla sua inosservanza sono inammissibili perché generiche e volte a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza contro il diniego della liberazione anticipata deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di sorveglianza; censure generiche o meramente confutative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata, inclusa l'apprezzamento della regolarità della condotta del detenuto e della partecipazione al trattamento, appartiene al giudice di merito di sorveglianza e non può essere sostituita da una rivalutazione fattuale in cassazione.
  • La mancata reperibilità del soggetto ai controlli durante il regime esecutivo può essere valorizzata quale indice di condotta non regolare e di mancata adesione sostanziale al trattamento, ai fini del diniego della liberazione anticipata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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