Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3015/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento del silenzio rigetto serbato dal Comune di Acerra sull'istanza di accesso presentata da FiberCop il 17.11.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (doc. 1 e doc. 2) e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere e acquisire copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 17.11.2025, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a concedere l'estrazione di copia e l'esibizione della documentazione richiesta

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 17 novembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto serbato dal Comune sull'istanza di accesso e l'accertamento del diritto a ottenere copia ed esibizione di tutti gli atti e documenti richiesti. Nel corso del giudizio, il Comune ha trasmesso una nota con cui ha comunicato di non aver rinvenuto, nei propri atti, autorizzazioni relative a scavi e lavori stradali eseguiti in un determinato periodo e in una specifica via, fornendo così informazioni ritenute dalla ricorrente sufficienti a individuare il soggetto responsabile dei lavori. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla dichiarazione della ricorrente. La nota comunale intervenuta dopo la proposizione del ricorso ha fornito le informazioni necessarie rispetto all'esigenza perseguita con l'istanza di accesso, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale a contestare il silenzio-rigetto e a ottenere l'ulteriore pronuncia richiesta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda contenziosa.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La società aveva fondato su tali disposizioni la domanda di accesso documentale; il giudizio è divenuto improcedibile perché, nel corso del processo, l'amministrazione ha fornito informazioni ritenute sufficienti dalla ricorrente rispetto alla finalità perseguita.

Massime di principio

  • La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito mediante un'istanza di accesso documentale determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso proposto contro il silenzio-rigetto, anche quando l'amministrazione non abbia integralmente esibito la documentazione richiesta ma abbia fornito le informazioni ritenute sufficienti dall'istante.
  • Nel giudizio in materia di accesso, la dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, conseguente al riscontro intervenuto dall'amministrazione, giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.