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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alfano era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 642 c.p. (frode assicurativa) per aver concorso con Isca Salvatore nella falsificazione di un certificato medico e nella denuncia di un sinistro al fine di ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa. In appello la difesa lamentava, tra l'altro, che il primo giudice non aveva indicato su quali elementi avesse ritenuto provata la partecipazione di Alfano alla falsificazione e che il sinistro non fosse avvenuto; con un secondo motivo la difesa eccepiva la prescrizione del reato, indicando la data della ricezione della richiesta di risarcimento (22/09/2006) e chiedendo che si dichiarasse l'estinzione per prescrizione. La Corte di appello aveva dichiarato l'appello inammissibile senza motivare la questione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla prescrizione: ha annullato l'ordinanza impugnata perché il reato di cui all'art. 642 c.p. si è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia (avvenuta il 22/09/2006) e che, con il termine di prescrizione di sette anni e mezzo (ex artt. 157 e 161 c.p.), la prescrizione sia maturata il 22/03/2014, data successiva alla sentenza di primo grado. Conseguentemente la Corte ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 578 c.p.p. e, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha deciso sull'impugnazione ai soli effetti civili: ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado (poiché la prescrizione è maturata dopo la condanna di primo grado). La Corte ha inoltre precisato che se la prescrizione si fosse maturata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili dovrebbero essere revocate.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma applicata al caso: frode assicurativa mediante falsa denuncia o falsificazione di documenti. La Corte ha confermato che il fatto addebitato rientrava in questa fattispecie.

  • art. 157 c.p.

    Usato per determinare il termine di prescrizione del reato; in combinazione con l'art. 161 c.p. ha portato alla quantificazione del termine di sette anni e mezzo.

  • art. 161 c.p.

    Interpreta e concretizza il calcolo del termine di prescrizione, concludendo per il termine di sette anni e mezzo nel caso concreto.

  • art. 578 c.p.p.

    Disposizione che impone alla Corte, una volta dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

  • Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata..."

    Richiama il principio di specificità dei motivi d'appello: l'impugnante deve esplicitare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.

  • Corte Cost. n. 182/2021

    "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente..."

    Principio costituzionale applicato: dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'impugnazione non può più riesaminare la responsabilità penale ma deve decidere sui soli aspetti civili della sentenza.

  • Sez. 2, Sentenza n. 43534 del 19/11/2021 (Nitri)

    Giurisprudenza richiamata per stabilire il momento consumativo della frode assicurativa: il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice.

  • Sez. 4, Sentenza n. 27393 del 22/03/2018

    Precedente richiamato per il principio secondo cui, se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, dichiarando l'estinzione del reato, deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • L'appello (e analogamente il ricorso per cassazione) è inammissibile per mancata specificità quando i motivi non esplicitano e non argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata; la specificità richiesta è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
  • La prescrizione va calcolata a partire dal momento in cui il reato si è concretamente consumato: per la frode assicurativa mediante falsa denuncia o simulazione, il momento consumativo è la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia.
  • Se la prescrizione viene dichiarata dopo la sentenza di primo grado (cioè matura dopo la condanna di primo grado), il giudice d'impugnazione deve comunque pronunciarsi sugli effetti civili e può confermare le statuizioni civili già adottate.
  • Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato in sede d'appello impone la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, poiché la condanna penale che le giustificava sarebbe illegittima.
  • Nelle impugnazioni penali è strategico indicare datature e calcoli della prescrizione (es. data di ricezione della richiesta di risarcimento) e formulare espressamente l'eccezione di prescrizione in modo chiaro e specifico, affinché il giudice d'appello sia tenuto a motivare sul punto.
  • Quando si contesta la fondatezza probatoria della sentenza, l'atto di impugnazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni concrete usate dal giudice di merito per evitare che il motivo venga dichiarato generico o inammissibile.

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