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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 399/2024 in data 3 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in data 11 dicembre 2024 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'assegnazione della carta con accredito di 1.000 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta anche non costituita. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali: la sentenza da eseguire non li aveva liquidati e il giudice dell'ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base del rimedio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato; il giudice ha richiamato anche la possibilità di proporre una specifica azione di condanna per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente la proposizione di una specifica azione di condanna al pagamento di somme per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, domanda che non è stata proposta nel caso esaminato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il termine è stato ritenuto decorso dopo la notificazione della sentenza al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Sono richiamati dalla ricorrente quanto alle modalità e funzionalità della carta elettronica del docente; la sentenza ordina l'esecuzione del giudicato nei modi da esso stabiliti, senza modificarne il contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione soccombente di compiere gli adempimenti espressamente imposti dal giudicato, quando ne siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione e l'inadempimento, previo decorso del termine dilatorio previsto per le Amministrazioni statali.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può integrare o ampliare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario da eseguire; pertanto, non può riconoscere interessi o altre somme non liquidati nel titolo esecutivo.
  • La domanda relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; la richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non equivale a tale domanda.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una specifica richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non è dovuto alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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