Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da condotte di amministratori e funzionari di un Comune che avevano rilasciato lettere di patronage a favore di banche creditrici di una società in house partecipata dall’ente, poi divenute fonte di esborsi per il Comune a seguito di azioni giudiziarie e transazioni. La Corte dei conti aveva condannato i convenuti per danno erariale, ritenendo che il rilascio delle garanzie fosse avvenuto fuori dalle condizioni di legittimità, con incompetenza della giunta rispetto alla competenza consiliare prevista per le garanzie fideiussorie. In Cassazione il direttore generale/amministratore societario ha dedotto: difetto di giurisdizione contabile quanto alla propria responsabilità come amministratore della società, sostenendo che la società non fosse in house; eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice contabile rimesso alla fase esecutiva dinanzi al giudice ordinario la definizione di possibili ulteriori rapporti di credito/debito e per aver invaso la sfera di discrezionalità amministrativa del Comune. Il sindaco ha proposto censure sostanzialmente sovrapponibili: contestazione del rinvio al giudice ordinario per il quantum e deduzione di sconfinamento nella discrezionalità amministrativa sulle scelte relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza contabile si era pronunciata sul danno arrecato direttamente al Comune dalle lettere di patronage rilasciate dal direttore generale nella sua veste di agente pubblico, sicché la natura della società partecipata era irrilevante; ha poi chiarito che il rinvio alla fase esecutiva non riguardava la determinazione del danno già accertato, ma solo eventuali compensazioni con somme recuperate in seguito; infine ha ritenuto che il giudice contabile avesse esercitato un controllo di legittimità sulla conformità alla legge e sull’adeguatezza/economicità delle scelte amministrative, senza sconfinare nel merito insindacabile della discrezionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del direttore generale del Comune e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del sindaco. Ha escluso il difetto di giurisdizione contabile, ritenendo che la responsabilità accertata riguardasse il danno subito dal Comune e non dalla società partecipata; ha escluso anche l’eccesso di potere giurisdizionale sul quantum, poiché la quantificazione era già stata effettuata dal giudice contabile e il rinvio alla fase esecutiva atteneva solo a eventuali compensazioni con somme recuperate; ha infine confermato che il sindacato del giudice contabile sulla legittimità delle scelte amministrative non invade il merito discrezionale quando si limita a verificare competenza, conformità alla legge, efficacia ed اقتصادیità dell’azione amministrativa. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 207 T.U.E.L.
"per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale"
nei comuni la prestazione di garanzie fideiussorie rientra nella competenza del consiglio comunale, non della giunta; il rilascio di lettere di patronage con effetto fideiussorio da parte di organo incompetente integra condotta rilevante ai fini del danno erariale.
artt. 214-216 Codice della giustizia contabile
la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale può svolgersi dinanzi al giudice ordinario; il rinvio del giudice contabile a tale fase non integra di per sé sconfinamento di giurisdizione.
art. 1 L. n. 241/1990
l’azione amministrativa va valutata anche secondo i criteri di efficacia ed economicità, che costituiscono parametri di legittimità sindacabili dal giudice contabile.
art. 1 L. n. 20/1994
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non esclude il controllo del giudice contabile sulla loro legittimità e sulla correttezza dell’impiego di mezzi e risorse pubbliche.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il controllo del giudice contabile sulle scelte amministrative non integra eccesso di potere giurisdizionale quando resta nei confini della verifica di legittimità, cioè della conformità alla legge, della competenza degli organi e dei criteri di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
- Le scelte discrezionali della pubblica amministrazione non sono sottratte a ogni sindacato: il giudice può valutarne l’adeguatezza rispetto al fine pubblico perseguito e il rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti, senza invadere il merito amministrativo.
- In materia di responsabilità erariale, il rinvio alla fase esecutiva per la regolazione di eventuali crediti sopravvenuti o compensazioni non equivale a devolvere al giudice ordinario la determinazione del danno, se quest’ultimo è già stato accertato e quantificato dal giudice contabile.
- Quando il danno è imputato direttamente al patrimonio dell’ente pubblico per effetto di garanzie o impegni assunti da suoi organi, la natura della società collegata o partecipata può essere irrilevante ai fini della giurisdizione contabile, se la responsabilità contestata riguarda l’ente e non la società.
- La prestazione di garanzie fideiussorie da parte degli enti locali deve rispettare la competenza dell’organo previsto dalla legge; l’assunzione di impegni garanzia da organi incompetenti può costituire fonte di danno erariale.
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