Sentenza n. 470/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi - Sez. Lavoro, n. 422/2025, pubbl. il 18.4.2025, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 55/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, n. 422/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Il ricorrente ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata all'amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha accreditato il beneficio nel borsellino elettronico della carta del docente, con accredito avvenuto il 12 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il credito oggetto della domanda di ottemperanza era stato integralmente soddisfatto e che l'effettiva esecuzione della sentenza era stata documentata dall'accredito del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'esecuzione era avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata
La disposizione costituisce il fondamento del diritto del docente al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto sussistente prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la soddisfazione della pretesa azionata è documentata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: quando l'adempimento avviene con ritardo ingiustificato e soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
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