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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23098/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società di non essersi adeguata al reddito minimo derivante dal test di operatività previsto per le società non operative e di non avere presentato interpello disapplicativo; conseguentemente ha determinato un maggior reddito d'impresa imputato ai soci, un maggior valore della produzione ai fini IRAP, maggiori imposte e sanzioni. Un ulteriore avviso ha imputato a una socia il maggior reddito di partecipazione conseguente all'accertamento societario. I contribuenti hanno impugnato gli atti, ma CTP e CTR hanno respinto i ricorsi. In cassazione hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità dell'accertamento per inapplicabilità del criterio presuntivo ex art. 30 L. 724/1994 e necessità di applicare il diverso criterio forfettario invocato; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla ritenuta non opponibilità all'Ufficio del contratto di locazione/affitto, perché riferibile allo stesso centro di interessi; 3) violazione della disciplina sulle società non operative, sostenendo che un reddito già determinato in via forfettaria non potrebbe essere ulteriormente inciso dal meccanismo presuntivo antielusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta al consolidato orientamento secondo cui l'art. 30 L. 724/1994 introduce una presunzione legale relativa di non operatività per le società che non superano il test di operatività, presunzione superabile solo con prova contraria di oggettive situazioni straordinarie o dell'effettiva operatività aziendale. Nel caso concreto il contratto di affitto/locazione stipulato tra soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi è stato giudicato elusivo e quindi inopponibile all'Amministrazione finanziaria, in assenza di ulteriori circostanze fattuali idonee a giustificare l'operazione. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza della doglianza sul reddito forfettario, osservando che l'atto concretamente concepito come strumento elusivo non può paralizzare la norma antielusiva. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    comma 1; comma 3; comma 4-bis

    introduce una presunzione legale relativa di non operatività delle società che non raggiungono gli standard minimi di ricavi/proventi; la presunzione è funzionale a contrastare le società di comodo ed è superabile con prova contraria di oggettive situazioni straordinarie o dell'effettiva operatività

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell'istanza di interpello disapplicativo non presentata dalla contribuente

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    consente l'imputazione ai soci del reddito accertato in capo alla società di persone

  • art. 28 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dai ricorrenti come criterio forfettario alternativo, ma ritenuto non dirimente rispetto all'inopponibilità dell'atto elusivo

  • art. 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nelle censure, ma la Corte ha ritenuto che la questione non si confrontasse con la ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di omessa pronuncia

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nei motivi di omessa pronuncia

  • artt. 51 e 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione ai limiti del giudizio di appello e al dedotto giudicato interno

  • art. 239 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme sul vizio di violazione di legge e sul vizio processuale dedotti in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, con accertamento dei relativi presupposti

Massime di principio

  • La disciplina delle società non operative realizza una presunzione legale relativa di elusività/non operatività quando non siano raggiunti gli standard minimi di ricavi parametrati agli asset patrimoniali della società.
  • La presunzione di non operatività può essere vinta dal contribuente solo mediante prova di oggettive situazioni straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento dei risultati minimi, oppure dimostrando l'effettiva operatività e continuità aziendale.
  • In tema di società di comodo, l'Amministrazione e il giudice possono valutare se l'operazione posta in essere sia concretamente elusiva e quindi inopponibile, soprattutto quando sia riconducibile allo stesso centro di interessi delle parti contrattuali.
  • Non è decisiva la mera qualificazione formale dell'operazione o l'astratta riconducibilità a un criterio forfettario di reddito, se l'atto, per come concretamente strutturato, è strumentale all'elusione di una disciplina antielusiva.
  • Il giudice di merito non invade le scelte imprenditoriali quando verifica la sussistenza di una reale attività economica e il corretto superamento del test di operatività, essendo tale controllo coerente con l'obbligo dell'imprenditore di organizzare mezzi e attività nella prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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