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Ordinanza

Ordinanza n. 7446/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202504687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri, con conseguente esclusione dalla procedura e impugnazione della graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, che l'aveva dichiarata inidonea al reclutamento quale allieva carabiniere in ferma quadriennale. L'inidoneità era stata motivata dal superamento dei valori previsti per la composizione corporea, con percentuale di grasso corporeo pari al 33,1%, e dall'indice di massa corporea pari a 29,40, ritenuti incompatibili con la normativa e con la disciplina del bando. Sono stati inoltre impugnati il verbale di accertamento psico-fisico, la conseguente determinazione di esclusione, la graduatoria degli ammessi al primo ciclo di formazione del 144° corso e il relativo decreto di approvazione. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto una verificazione affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitario e Veterinario. La relazione del verificatore ha evidenziato l'insussistenza della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale. Poiché la graduatoria era stata impugnata e l'atto introduttivo era stato notificato soltanto ad almeno uno dei controinteressati, il giudice ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Preso atto che la verificazione aveva rilevato l'insussistenza della causa di inidoneità, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, autorizzando la ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami sul sito internet dell'Amministrazione, nella pagina dedicata alla procedura concorsuale. La ricorrente dovrà trasmettere alla Direzione generale per il personale militare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la richiesta di pubblicazione corredata dagli atti indicati; l'Amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro venti giorni dalla richiesta e mantenerla fino al deposito della sentenza definitiva; la prova della notificazione dovrà essere depositata entro venti giorni dal rilascio dell'attestazione amministrativa. È stata fissata per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'ordine di integrazione del contraddittorio e dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Indicato nel provvedimento impugnato quale disposizione relativa alle condizioni di non idoneità al servizio militare con riferimento alla morfologia generale e alla costituzione somatica.

  • art. 587 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Indicato nel provvedimento impugnato quale disposizione relativa ai valori della composizione corporea rilevanti per l'accertamento dell'idoneità.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Richiamato nel giudizio di inidoneità quale fonte dei parametri relativi alla composizione corporea.

  • Decreto ministeriale 4 giugno 2014

    Richiamato nel giudizio di inidoneità quale direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento degli elementi identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il ricorso impugna anche la graduatoria finale di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati che possono essere incisi dall'eventuale accoglimento, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno uno soltanto dei controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento sul sito internet dell'amministrazione, nella pagina dedicata alla procedura concorsuale.
  • La verificazione disposta dal giudice amministrativo può costituire lo strumento istruttorio per accertare l'effettiva sussistenza della causa di inidoneità psico-fisica contestata in una procedura di reclutamento militare; qualora la relazione del verificatore escluda tale causa, la questione di merito resta comunque da definire nel prosieguo del giudizio, dopo la regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La diffusione di provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari delle persone interessate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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