Cassazione Penale, Ordinanza n. 02156/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza del 11.12.2024 e della sentenza per violazione degli artt. 420-ter, 484 e 598 c.p.p., lamentando il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di secondo grado per legittimo impedimento del difensore. La Corte di appello aveva ritenuto l'istanza tardiva perché depositata il 06.12.2024, nonostante il difensore conoscesse il proprio concomitante impegno professionale sin dal 21.11.2024. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo l'illegittimità del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul legittimo impedimento del difensore, osservando che l'istanza di rinvio deve essere proposta con assoluta tempestività, appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, e che nella specie la richiesta era tardiva. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il diniego era stato motivato dalla Corte territoriale con l'assenza di elementi positivamente valutabili, e la concessione delle attenuanti richiede elementi di segno positivo, non essendo sufficiente la mera assenza di dati negativi. Ne sono conseguiti la condanna della ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile Genertel S.p.A., liquidate in euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 420-ter c.p.p.
Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale integra assoluta impossibilità a comparire solo se l'impedimento è prospettato con assoluta tempestività, appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, e se sono indicate le ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 484 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente quale norma processuale asseritamente violata nel rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza.
art. 598 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente quale norma processuale asseritamente violata nel rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di appello.
art. 102 c.p.p.
È richiamato come norma che consente la sostituzione del difensore; la richiesta di rinvio per legittimo impedimento presuppone anche l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi di tale disposizione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto e richiedono elementi positivi a sostegno della concessione; la loro mancanza legittima il diniego.
Massime di principio
- L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento solo se l'istanza di rinvio è formulata immediatamente dopo la conoscenza del conflitto di udienza e non tardivamente.
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento del difensore non basta allegare un concomitante impegno: occorre indicare specificamente perché la presenza del difensore sia essenziale, attestare l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di un sostituto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili, poiché la concessione dell'art. 62-bis c.p. non costituisce un diritto automatico derivante dalla sola mancanza di elementi negativi.
- In sede di legittimità, censure manifestamente infondate su questioni processuali o sul diniego delle attenuanti generiche determinano l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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