Cassazione Civile, Ordinanza n. 25583/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda 19 buoni fruttiferi postali delle serie O, P/O e P, sottoscritti tra il 1984 e il 1986, e 6 buoni della serie Q/P acquistati dal 2 agosto 1986 in poi. I giudici di merito avevano riconosciuto alla sottoscrittrice il diritto ai rendimenti indicati sui titoli e, per i buoni Q/P, avevano escluso l’applicabilità delle condizioni del d.m. 13 giugno 1986, ritenendo prevalenti le indicazioni riportate sui buoni e valorizzando l’affidamento del risparmiatore. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo principale, sostenendo che per i buoni Q/P dovevano applicarsi i tassi fissati dal decreto ministeriale, in quanto il titolo di nuova serie era soggetto al regime normativo introdotto dal d.m. 13 giugno 1986; ha inoltre contrastato il richiamo alla giurisprudenza favorevole alla prevalenza del testo del titolo. La sottoscrittrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale in tre motivi: violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e della giurisprudenza di legittimità; omesso riconoscimento del danno da violazione dei doveri informativi e della buona fede; richiesta di disapplicazione del d.m. 13 giugno 1986 per asserita illegittimità e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società emittente, richiamando il leading case deciso dallo stesso Collegio, e ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto infondato il motivo principale dell’originaria resistente sul punto della disciplina applicabile ai buoni Q/P, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale perché introduceva per la prima volta in cassazione una domanda risarcitoria non risultante dal giudizio di merito, e ha respinto il terzo motivo incidentale ritenendo corretta la natura di atto amministrativo generale e astratto del d.m. 13 giugno 1986, conoscibile per la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare il giudizio uniformandosi ai principi esposti e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1342 c.c.
Le clausole aggiunte sul modulo contrattuale prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili, con rilievo per l’interpretazione del testo dei buoni di nuova serie.
art. 1339 c.c.
Richiamato come meccanismo di sostituzione automatica delle clausole, ma escluso come regola prevalente rispetto alle condizioni pattuite sul titolo al momento dell’emissione; rileva invece per l’integrazione normativa dei rapporti incompleti.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve indagare la comune intenzione delle parti, valutando il senso letterale nel contesto complessivo del titolo e non isolando singole espressioni.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione secondo buona fede richiede di attribuire alle espressioni il significato oggettivo ragionevolmente affidabile nel contesto concreto, senza valorizzare elementi letterali non significativi.
art. 1374 c.c.
È ammessa l’integrazione suppletiva del negozio quando la volontà delle parti è incompleta o ambigua; nel caso di specie consente di completare i rendimenti mancanti del buono con la disciplina normativa di serie.
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
Le variazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale possono essere estese alle precedenti serie; per i titoli modificati dopo l’emissione gli interessi sono corrisposti sulla base della tabella dei buoni integrata con quella disponibile presso gli uffici postali. La norma giustifica un’integrazione suppletiva in caso di lacuna del titolo e non una sostituzione cogente in contrasto con il testo del buono al momento della sottoscrizione.
art. 2002 c.c.
I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione, estranei alla disciplina dei titoli di credito.
art. 1993 c.c.
È richiamato in negativo, perché le eccezioni opponibili nei titoli di credito non si applicano ai buoni fruttiferi postali.
art. 113 c.p.c.
Il giudice conosce d’ufficio le fonti integrative del diritto, comprese le norme regolamentari generali pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E
Richiamato dalla ricorrente incidentale per la disapplicazione dell’atto amministrativo, ma la censura è stata respinta.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 47 Cost.
È richiamato come criterio di interpretazione che valorizza la tutela del risparmio, incompatibile con letture che lascino privo di disciplina il rendimento del titolo per periodi non espressamente regolati.
Massime di principio
- Nei buoni fruttiferi postali, l’interpretazione del regolamento negoziale deve essere compiuta sull’intero testo del titolo: non è consentito isolare una singola indicazione testuale per attribuirle un significato prevalente se essa è inserita in una tabella sostitutiva che, considerata complessivamente, mostra una volontà negoziale diversa.
- Quando il buono di nuova emissione presenta una disciplina incompleta o ambigua sui rendimenti, la lacuna può essere colmata mediante integrazione suppletiva con la normativa di serie richiamata dall’art. 173 d.P.R. 156/1973; in tal caso i tassi fissati con decreto ministeriale completano il contenuto del rapporto.
- La sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. non opera, in questa materia, per sovrapporre in via cogente i tassi del decreto ministeriale alle condizioni già risultanti dal titolo al momento della sottoscrizione, quando il titolo esprima una diversa volontà contrattuale.
- I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: restano quindi estranei ai principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.
- La violazione dei doveri informativi o di buona fede non può essere dedotta per la prima volta in cassazione sotto forma di domanda risarcitoria se tale domanda non risulta proposta nei gradi di merito.
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