Cassazione Civile, Ordinanza n. 34878/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un fondo sito in Ospitaletto (Brescia), identificato da un mappale catastale, sul quale alcuni proprietari convenivano in giudizio altri soggetti per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio che i convenuti assumevano di esercitare. In primo grado la domanda era stata rigettata e il Tribunale aveva invece riconosciuto l'esistenza del diritto di servitù, rilevando anche il difetto di titolarità attiva di alcuni attori. In appello la Corte territoriale ha riformato la decisione, dichiarando l'inesistenza della servitù sul bene e ritenendo che negli atti di acquisto non vi fosse un valido titolo costitutivo, mentre la clausola richiamata nei titoli avesse solo valore ricognitivo; ha inoltre escluso una servitù di uso pubblico o dicatio ad patriam. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancata decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva di alcuni attori, già accolta dal Tribunale e riproposta in appello; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per avere la Corte d'appello esaminato solo una parte della clausola relativa alla servitù di passaggio, trascurando un ulteriore segmento testuale che poteva attribuirle natura costitutiva e non meramente ricognitiva; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'esistenza di una servitù di uso pubblico o dicatio ad patriam, dedotta sulla base di elementi fattuali quali sottoservizi, istanze edilizie, manutenzione dell'illuminazione da parte del Comune e presenza di reti tecnologiche. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondato il rilievo sull'omessa pronuncia sulla legittimazione attiva e quello sull'erronea interpretazione della clausola nei titoli di acquisto; il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla legittimazione attiva di alcuni attori, pur essendo la questione ritualmente devoluta e decisiva nell'actio negatoria servitutis, e che avesse interpretato in modo incompleto la clausola negoziale relativa al diritto di passaggio, esaminandone solo una parte e non l'intero tenore. Poiché i primi due motivi sono stati accolti, il terzo motivo, relativo alla servitù di uso pubblico/dicatio ad patriam, è stato dichiarato assorbito. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità è stata ricondotta al difetto di motivazione/omessa pronuncia sulla questione di legittimazione attiva, quale vizio della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale norma che impone al giudice di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato per denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto deve considerare il senso letterale dell'intera dichiarazione negoziale, non di una sola parte della clausola.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, coordinando l'intero testo contrattuale.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede e correttezza, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti.
art. 1367 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come criterio di conservazione dell'efficacia della clausola trascurata.
art. 1369 c.c.
Richiamato dalla Corte come criterio funzionale, da utilizzare insieme al dato letterale per ricostruire la causa concreta del contratto.
art. 1117 c.c.
Richiamato nel contesto della dedotta comproprietà delle parti comuni, a sostegno della titolarità attiva di alcuni attori.
Massime di principio
- Nell'actio negatoria servitutis la legittimazione attiva spetta a chi sia titolare della posizione dominicale asseritamente compressa; essa costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione.
- Se una questione o eccezione ritualmente devoluta al giudice d'appello non viene esaminata, la sentenza è nulla per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nell'interpretazione del contratto il giudice deve considerare l'intero contenuto della clausola e il complessivo assetto negoziale, coordinando le singole proposizioni tra loro; non è consentito attribuire significato solo a una parte del testo.
- Il criterio letterale non opera in modo isolato ma va letto in combinazione con i criteri sistematici e funzionali, così da ricostruire la reale volontà delle parti e la causa concreta dell'accordo.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto, ma può censurare l'erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quando il testo negoziale sia stato esaminato solo parzialmente.
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