Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., per avere il veicolo viaggiato a velocità superiore al limite locale di 90 km/h, e dalla conseguente ordinanza prefettizia di sospensione della patente per due mesi. La destinataria degli atti aveva proposto opposizione deducendo la nullità e illegittimità del verbale e dell'ordinanza per asserita inaffidabilità del telelaser, perché privo di omologazione e delle certificazioni di taratura, nonché per violazione degli artt. 45 e 142 C.d.S., dell'art. 345 del regolamento di esecuzione, dell'art. 200 C.d.S. e dell'art. 22 l. n. 689/1981. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello del Prefetto, aveva riformato integralmente la decisione e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo sulla dedotta nullità della sentenza per difetto di legittimazione del Prefetto a proporre appello e per omessa pronuncia sul punto; il secondo sulla violazione delle norme in tema di accertamento e contestazione delle infrazioni stradali e sul difetto di motivazione; il terzo sulla violazione delle norme relative all'omologazione e all'utilizzabilità del telelaser e sui principi della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse stata pubblicata il 27 marzo 2017, essendo stata decisa all'udienza con lettura del dispositivo e della motivazione e immediato deposito in cancelleria secondo il modello di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e, per il rito applicabile, richiamando l'art. 7 d.lgs. 150/2011 e l'art. 429 c.p.c. Nel caso concreto, il ricorso per cassazione notificato il 26 marzo 2018 era stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla data della decisione. La Corte non ha regolato le spese per mancata costituzione dell'intimata e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 9, C.d.S.
norma violata nel verbale di contestazione per eccesso di velocità
art. 45 C.d.S.
richiamato dalla ricorrente in tema di strumenti di rilevazione della velocità e loro requisiti di affidabilità
art. 142 C.d.S.
richiamato in relazione ai limiti di velocità e ai requisiti degli accertamenti
art. 345 regolamento di esecuzione al C.d.S.
richiamato come norma che disciplina le apparecchiature di controllo della velocità
art. 200 C.d.S.
richiamato dalla ricorrente sulla contestazione immediata
art. 383 regolamento di esecuzione al C.d.S.
richiamato in relazione alla disciplina della contestazione
art. 22 l. n. 689/1981
richiamato con riferimento al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative
art. 36 d.lgs. 150/2011
richiamato nel primo motivo quale parametro della legittimazione all'appello del Prefetto
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale evocata per censurare violazioni di legge, nullità e omesso esame/motivazione
art. 281-sexies c.p.c.
la Corte lo assume come modello di decisione con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, che coincide con la pubblicazione della sentenza
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione/decisione in udienza nel modello applicato
art. 133 c.p.c.
richiamato per il principio per cui gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione della sentenza
art. 429 c.p.c.
richiamato in analogia per il rito del lavoro cui rinvia l'art. 7 d.lgs. 150/2011
art. 7 d.lgs. 150/2011
richiamato per individuare il rito applicabile alle opposizioni a sanzioni del codice della strada
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 113/2015
evocata nel terzo motivo dalla ricorrente in tema di apparecchiature di rilevamento della velocità
Massime di principio
- Nel rito dell'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando la decisione d'appello è assunta con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza e immediato deposito del provvedimento, la pubblicazione coincide con la data della pronuncia in udienza ai fini del decorso del termine lungo per impugnare.
- Non rileva, ai fini del decorso del termine di impugnazione, un'eventuale indicazione di una diversa data di pubblicazione apposta successivamente in sentenza, se il modello decisorio adottato è quello che perfeziona la pubblicazione con la pronuncia in udienza.
- Nel rito applicabile alle opposizioni a sanzioni stradali, la disciplina della decisione in udienza va letta in coerenza con il modello del rito del lavoro richiamato dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, sicché il termine ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data della decisione resa pubblicamente.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione effettiva della sentenza, l'impugnazione è inammissibile a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
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