Cassazione Penale, Sentenza n. 12524/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, con decorrenza dal 16 agosto 2024, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente lamentava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la revoca su fatti del 23 maggio 2025 e su condotte pregresse non adeguatamente documentate, nonché per la presunta retroattività della decadenza; (2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto valore confessorio agli scambi Whatsapp prodotti in difesa; inoltre ha prodotto, successivamente, documentazione sugli sviluppi del procedimento penale connesso alle denunce del 23 maggio 2025.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo in precedenza (ordinanza 22 ottobre 2024) deciso di non revocare la misura e di concedere un'ulteriore possibilità, ha poi accertato il fallimento del programma risocializzante alla luce di gravi e ripetute violazioni. Il Tribunale aveva fatto riferimento, tra l'altro, al rifiuto di fermarsi e al rifiuto dell'alcoltest in data 16 agosto 2024, al danneggiamento e alla colluttazione del 23 maggio 2025 e alla mancata reperibilità al controllo notturno del 29 maggio 2025. La Corte ha ritenuto attendibili l'intervento delle forze dell'ordine, la testimonianza diretta e gli elementi oggettivi (porte e vetri rotti, rumori, allontanamento dell'auto), valutando gli scambi Whatsapp come artificiosi e inidonei a smentire la ricostruzione. Le sopravvenienze documentali prodotte dopo il provvedimento impugnato non sono state esaminate in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
L'affidamento in prova al servizio sociale concesso ai sensi dell'art. 94 è soggetto, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina della legge penitenziaria e può essere revocato se il beneficiario tiene comportamenti incompatibili con la prosecuzione della prova.
art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario
La revoca dell'affidamento in prova è prevista quando il beneficiario tiene comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni incompatibili con la prosecuzione della prova; la corte si è richiamata a tale principio per legittimare la decadenza dal beneficio.
legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata per la disciplina sulla determinazione della residua pena dopo la revoca e per il raccordo normativo con l'affidamento terapeutico, confermando la competenza discrezionale del Tribunale di sorveglianza nella determinazione degli effetti della revoca.
sentenza additiva Corte Costituzionale n. 343 del 1987
Affermata la discrezionalità del Tribunale di sorveglianza nella determinazione, dopo la revoca, del periodo di residua pena da espiare, valutando durata delle limitazioni subite e comportamento del condannato.
art. 678 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale: il Tribunale ha esaminato la memoria difensiva depositata ex art. 678 c.p.p. e gli allegati (es. messaggi Whatsapp), ma le ha ritenute insufficienti a infirmare la ricostruzione probatoria.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Norma citata nella parte finale come avvertimento per la diffusione del provvedimento (omissione dei dati personali), non rilevante ai fini sostanziali della decisione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può decorrere dalla prima grave violazione accertata: il Tribunale può dare efficacia retroattiva alla revoca se valuta che il programma risocializzante sia fallito a partire da quel momento.
- Il giudizio sulla revoca è sostanzialmente discrezionale e valuta in termini unitari la ripetizione e la gravità delle condotte; la Corte di cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione, non rivedendo il merito probatorio salvo vizio di diritto manifesto.
- Elementi quali interventi delle forze dell'ordine, testimonianze dirette e riscontri oggettivi (danni, rumori, allontanamento di un veicolo) possono prevalere su dichiarazioni o messaggi difensivi (es. Whatsapp) se appaiono artefatti o contraddetti da riscontri concreti.
- Il beneficiario della misura ha l'onere di predisporre gli accorgimenti necessari per risultare reperibile ai controlli: l'assenza al controllo notturno può costituire autonoma violazione della misura.
- Documenti o prove prodotti successivamente al provvedimento impugnato (sopravvenienze) non sono esaminabili in sede di legittimità quando implichino valutazioni di merito; tali elementi vanno invece proposti e valutati nei gradi di merito.
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