Cassazione Penale, Sentenza n. 37407/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna pronunciata con rito abbreviato per il delitto di tentativo di furto (artt. 56, 624, 625, 1° comma, n. 4 c.p.). Il difensore contestava: 1) errata valutazione e insufficiente vaglio delle prove/contraddittorietà delle versioni (la difesa sosteneva che si trattava di uno scherzo); 2) condanna fondata su indizi non gravi, concordanti e univoci (violazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio); 3) inutilizzabilità della querela della persona offesa per mancanza di indicazione sulla conoscenza della lingua italiana (vizia la condotta istruttoria e la condizione di procedibilità se l'aggravante rendeva il fatto procedibile a querela); 4) inesistenza del tentativo per mancata prova del contatto effettivo con il contenuto della borsa e possibile desistenza volontaria; 5) errori nella determinazione della pena (quantificazione della pena base, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'art. 62, n.4 c.p., errata applicazione della recidiva, riconoscimento ingiustificato dell'aggravante della destrezza e diniego della sospensione condizionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che si è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla relazione di servizio degli operanti; ha escluso l'inutilizzabilità della querela per la lingua (eventuale difficoltà di comprensione rileva solo sull'attendibilità, non sulla nullità); ha ritenuto infondate le censure circa la desistenza e la mancanza di prove; ha confermato la corretta discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, negli incrementi/attenuazioni e nella valutazione della recidiva e della destrezza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 56 c.p. (tentativo)
Il gesto di infilare la mano nella borsa è stato ritenuto atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione del furto; la ricostruzione dei fatti non è stata efficacemente contrastata e la desistenza non è stata provata.
art. 624 c.p. (furto)
Delitto di riferimento per il tentativo di sottrazione: la qualificazione del fatto come tentato furto è stata confermata.
art. 625, primo comma, n. 4 c.p. (furto aggravato in concorso e altre aggravanti)
Il fatto è stato inquadrato nelle aggravanti previste, con valutazione della circostanza della destrezza come logicamente motivata dalla modalità di azione dei due autori.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi di ricorso per cassazione nei termini previsti dal rito abbreviato e dalla disciplina delle censure consentite.
art. 533 c.p.p.
Richiama il canone di decisione basata su prove valutate correttamente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione probatoria.
art. 191 c.p.p.
Riferimento alla inutilizzabilità di prove illegittime; la Corte ha ricordato che nel rito abbreviato gli atti acquisiti regolarmente nel fascicolo P.M. sono utilizzabili e che la querela non è viziata per la mancanza di interprete.
art. 56, terzo comma c.p. (desistenza)
Per escludere il tentativo sulla base della desistenza occorre prova della volontarietà ed efficacia dell'abbandono; nel caso non è stata dimostrata alcuna desistenza volontaria.
artt. 132 e 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri previsti; la Cassazione non ha sostituito la propria valutazione quando la scelta non è illogica.
art. 62 (recte art. 62/62bis) c.p., n. 4
La circostanza attenuante invocata non era stata dedotta in modo specifico davanti alla Corte territoriale e la censura in Cassazione è stata ritenuta generica; pertanto nulla da rettificare.
art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
La Corte di merito ha motivatamente negato la sospensione condizionale alla luce della personalità e della condotta: la Cassazione ha ritenuto tale valutazione insindacabile se non illogica.
art. 616 c.p.p.
Applicata la norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la somma equità stata fissata in euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale ai fini della trattazione della causa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede penale verifica principalmente la correttezza formale e logica della motivazione di merito: censure generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili.
- Nel rito abbreviato gli atti compiuti e acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero (comprese querela e denunce) sono in linea di massima utilizzabili; la mancata assistenza di un interprete incide sull'attendibilità ma non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità.
- Per escludere il tentativo in forza della desistenza occorre dimostrare una volontarietà ed efficacia dell'abbandono idonee ad interrompere il percorso criminis: mere affermazioni difensive generiche non sono sufficienti.
- L'aggravante della destrezza richiede una motivazione che colleghi la tecnica usata alle modalità del fatto (p.es. complicità con atteggiamento di distrazione): se ben motivata, è difficile da rimuovere in Cassazione.
- La quantificazione della pena e l'apprezzamento delle circostanze aggravanti/attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
- Le questioni non sollevate specificamente in grado di merito o affrontate in termini generici in cassazione hanno scarse probabilità di successo: è necessario formulare censure precise e supportate dai fatti e dal diritto.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio di tali sanzioni prima di proporre ricorso generico.
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