Sentenza n. 123/2026 - Milano, Sezione 2
per la condanna alla restituzione contributo di costruzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di restituzione del contributo di costruzione versato per titoli edilizi decaduti e per opere realizzate solo in minima parte
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La curatela fallimentare ha impugnato il diniego con cui il Comune di Milano aveva respinto l’istanza di rimborso del contributo di costruzione versato in relazione a una DIA del 2009 e a una successiva DIA del 2013. La prima DIA riguardava la demolizione e ricostruzione di un edificio, con cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale; i lavori erano stati avviati ma non ultimati nel termine triennale, sicché il titolo e le varianti erano decaduti. La seconda DIA, presentata nel 2013 per rimediare alla decadenza, non era stata seguita dall’avvio dei lavori. Il contributo relativo alla seconda DIA era stato considerato assolto mediante compensazione con quello già versato per la prima. Nel 2017 l’immobile era stato trasferito a un diverso soggetto, che aveva presentato una SCIA qualificando l’intervento come opere a completamento. La curatela ha dedotto la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 43 e 44 della l.r. n. 12/2005 e degli artt. 2033 e 2041 c.c., nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il contributo fosse privo, in tutto o in parte, della propria causa giustificativa poiché la trasformazione edilizia era stata realizzata solo in minima parte: risultavano eseguite essenzialmente le fondazioni e le opere in cemento armato relative ai piani destinati ad autorimessa, mentre la volumetria residenziale non era stata edificata. Il Comune aveva invece ritenuto che le somme non fossero restituibili perché le opere erano state realizzate e il contributo, inerente al bene, si sarebbe trasferito automaticamente al nuovo acquirente, che aveva poi presentato un titolo edilizio per il completamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha accertato il diritto della curatela alla restituzione della quota di contributo di costruzione non dovuta. Il giudice ha affermato che il presupposto del contributo non è il mero rilascio del titolo edilizio, ma l’effettiva trasformazione del territorio; se l’intervento non viene realizzato o viene realizzato solo parzialmente, il pagamento è privo di causa giustificativa, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. La decadenza della DIA del 2009 per mancata ultimazione e della DIA del 2013 per mancato avvio, unitamente alla realizzazione soltanto minima dell’intervento, comporta il diritto alla restituzione della quota riferibile alle opere non eseguite, previa rideterminazione del contributo in relazione alla parte effettivamente realizzata. Il TAR ha escluso che la successiva attività edilizia del nuovo proprietario e la qualificazione delle opere come “opere a completamento” trasferissero alla curatela il debito o il credito restitutorio. L’obbligazione di pagamento del contributo ancora dovuto può avere natura propter rem e gravare sul nuovo proprietario, ma il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate ha natura personale e spetta al soggetto che ha effettuato il pagamento. Il Comune non poteva quindi utilizzare il credito restitutorio personale della società fallita per estinguere l’obbligazione contributiva di un soggetto terzo. Il Comune è stato condannato a restituire la quota non dovuta, previa specifica operazione di ricalcolo che tenga conto della valorizzazione delle opere effettivamente realizzate. Sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale, presumendosi la buona fede dell’amministrazione, mentre è stata esclusa la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stata confermata l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione delle competenze difensive demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il contributo di costruzione è dovuto in relazione all’effettiva trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e al correlato carico urbanistico e costo di costruzione; il mero rilascio del titolo edilizio non è sufficiente a giustificarne l’integrale pagamento.
art. 2033 c.c.
Quando la trasformazione edilizia non viene realizzata o viene realizzata solo parzialmente, il pagamento del contributo privo di causa giustificativa costituisce indebito oggettivo e deve essere restituito, con interessi legali dalla domanda giudiziale; non spetta la rivalutazione monetaria.
art. 2041 c.c.
L’arricchimento senza causa è richiamato quale tutela subordinata rispetto alla ripetizione dell’indebito oggettivo.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA presentata dal successivo acquirente e qualificata come intervento di completamento non trasferisce al nuovo proprietario il diritto personale alla restituzione delle somme indebitamente pagate dal precedente titolare.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata per il deposito delle memorie e repliche delle parti in vista dell’udienza di discussione.
Massime di principio
- Il presupposto del contributo di costruzione è l’effettiva trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non il mero rilascio o la presentazione del titolo abilitativo.
- Quando il titolo edilizio decade, viene rinunciato o non viene utilizzato, l’amministrazione deve restituire il contributo versato; se l’intervento è stato realizzato solo parzialmente, deve prima rideterminare il contributo in rapporto alle opere effettivamente eseguite e restituire la quota riferibile alla parte non realizzata.
- L’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione eventualmente ancora dovuto può avere natura propter rem e gravare sul proprietario dell’immobile, mentre il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate ha natura personale e spetta esclusivamente al soggetto che ha effettuato il pagamento indebito.
- La successiva realizzazione o prosecuzione dell’intervento edilizio da parte di un nuovo proprietario, anche mediante un titolo qualificato come opere a completamento, non trasferisce automaticamente al nuovo proprietario il credito restitutorio spettante al precedente solvens e non consente all’amministrazione di utilizzare tale credito per estinguere l’obbligazione contributiva del terzo.
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito relativo al contributo di costruzione, gli interessi legali decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale quando l’amministrazione sia presumibilmente in buona fede; non è dovuta la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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