Sentenza del 04/07/2016 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO- Imputazione temporale nell'esercizio di competenza.Tassatività ed inderogabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imputazione temporale dei ricavi derivanti dal contenzioso tra Air O. S.p.A. ed ENAC. La società aveva contabilizzato componenti positivi per complessivi euro 15.982.360 negli esercizi 2002 e 2003, compensandoli con perdite pregresse, mentre l'Agenzia delle Entrate riteneva che tali ricavi dovessero essere imputati integralmente all'esercizio 2004, quando, con i lodi arbitrali resi esecutivi, l'importo dell'indennizzo era divenuto certo e definitivamente determinabile. L'accertamento riguardava inoltre interessi attivi non dichiarati per euro 71.327,35. La società ha contestato, tra l'altro, la violazione del principio di competenza, la doppia imposizione, la decadenza dell'Amministrazione, vizi della notificazione e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito previste dall'art. 109 TUIR sono tassative e inderogabili: il contribuente non può scegliere l'esercizio fiscalmente più conveniente. Ha quindi disposto che i ricavi ENAC fossero imputati integralmente al 2004 e ha respinto il ricorso incidentale della società. Nel giudizio di rinvio sono state dichiarate inammissibili le nuove richieste di utilizzare perdite pregresse o compensare l'IRAP versata negli anni precedenti, perché il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso e non consente nuove domande o prove, salvo quanto reso necessario dalla sentenza di cassazione. È stata confermata la maggiore imposta complessiva di euro 5.912.610, di cui euro 5.297.716 per IRES ed euro 614.894 per IRAP. La sanzione, inizialmente pari al 90% della maggiore imposta, è stata ridotta di un terzo per errore di imputazione temporale, ai sensi dello ius superveniens, risultando pari a euro 3.547.566. Air O. S.p.A. è stata inoltre condannata al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le regole sulla imputazione temporale dei componenti di reddito ... sono tassative ed inderogabili
I ricavi e i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza individuato dalla legge, senza possibilità per il contribuente di scegliere un periodo diverso per ottenere un vantaggio fiscale.
Art. 1 del D.P.R. 600/1973
Prevede l'obbligo di dichiarare correttamente i redditi ai fini delle imposte dirette; la violazione può comportare il recupero a tassazione.
Art. 1, commi 2 e 4, del D.Lgs. 471/1997
La sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo ... quando ... l'infedeltà è la conseguenza di un errore sull'imputazione temporale
L'indicazione di un componente positivo in un esercizio errato integra infedeltà dichiarativa, ma la sanzione è ridotta di un terzo quando il componente è stato comunque dichiarato in un'altra annualità.
Art. 19 e art. 32 del D.Lgs. 446/1997
Disciplinano gli obblighi dichiarativi e le sanzioni ai fini IRAP; nel caso concreto il ricavo ENAC doveva concorrere alla base imponibile IRAP del 2004.
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Regola la riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
Art. 12, comma 5, della legge 212/2000
Riguarda la durata delle verifiche fiscali, ma le relative doglianze della società non hanno impedito la conferma dell'accertamento.
Art. 67 del D.P.R. 600/1973
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto
Non vi è doppia imposizione quando il componente è stato dichiarato in precedenza ma non ha prodotto un effettivo pagamento d'imposta, ad esempio perché compensato con perdite.
Art. 7 della legge 289/2002
L'eventuale fruizione del condono può essere allegata come mera difesa anche nel giudizio di rinvio, se costituisce un fatto ostativo previsto dalla legge.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa l'imputazione temporale dei ricavi e dei costi è vincolata al principio di competenza: non è possibile spostare componenti di reddito nell'anno fiscalmente più conveniente.
- Un ricavo derivante da una controversia deve essere imputato all'esercizio in cui diventa certo nell'an e determinabile nel quantum, non necessariamente all'anno in cui è stato prudenzialmente o anticipatamente contabilizzato.
- Il fatto che un ricavo sia stato dichiarato in un esercizio diverso non impedisce all'Amministrazione di recuperarlo nell'esercizio corretto; l'eventuale tassazione precedente rileva soprattutto per evitare una reale duplicazione d'imposta.
- La doppia imposizione non ricorre se la precedente contabilizzazione del ricavo è stata neutralizzata da perdite fiscali e non ha comportato un effettivo versamento d'imposta.
- Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre nuove domande, eccezioni, conclusioni o prove, salvo quelle rese necessarie dalla sentenza di cassazione o da una modifica normativa sopravvenuta.
- L'errore di competenza può comportare una sanzione ridotta quando il componente positivo sia stato comunque dichiarato nell'anno dell'accertamento o in un'annualità precedente; la riduzione non elimina però l'imposta dovuta se vi è stato un effettivo minor versamento.
- Le perdite pregresse non possono essere utilizzate automaticamente dal giudice o dall'Amministrazione per ridurre il reddito accertato: il loro utilizzo deve risultare dalle specifiche opzioni e dichiarazioni richieste dalla normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 63 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 4 lug 2016Sentenza del 04/07/2016 n. 430 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →