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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo, da un lato, che la decisione fosse insufficientemente motivata per avere richiamato in modo acritico alcune circolari amministrative e, dall'altro, che il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388/2000 non fosse applicabile, né cumulabile, per le assunzioni effettuate nell'ultimo trimestre del 2000. La società ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestare il credito d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto quello incidentale della società. Ha stabilito che il credito d'imposta previsto dall'art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000 riguardava le nuove assunzioni dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 e non era applicabile alle assunzioni effettuate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000, per le quali restava applicabile il diverso beneficio previsto dalla legge n. 448/1998. Ha inoltre chiarito che il condono fiscale non impedisce all'Ufficio di contestare l'esistenza o la spettanza di un credito d'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le sanzioni non sono state applicate, poiché l'Agenzia vi aveva rinunciato, e le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'incertezza interpretativa.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, commi 1 e 10

    Le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 4 e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti ... spetta un ulteriore credito d'imposta ...

    Il credito d'imposta disciplinato dal comma 10 si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003. Non può essere esteso all'ultimo trimestre del 2000, periodo per il quale restava applicabile il beneficio previsto dalla legge n. 448/1998.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 4

    La disposizione continuava a disciplinare il beneficio per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2000, compreso il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9

    La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    Il condono tombale non rende intangibili i crediti vantati dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione di verificarne l'effettiva esistenza o spettanza. Il condono incide sui debiti fiscali, non sui crediti eventualmente inesistenti.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Le decisioni giudiziarie devono contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Il richiamo meramente acritico a circolari amministrative non è sufficiente a giustificare la decisione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere applicate rispettando rigorosamente i periodi temporali fissati dalla legge; interpretazioni amministrative estensive o circolari non possono ampliare validamente l'ambito temporale della norma in contrasto con il dato legislativo.
  • Quando una nuova agevolazione sostituisce una precedente, occorre individuare con precisione la data di decorrenza e il regime applicabile alle assunzioni o agli investimenti effettuati nel periodo di transizione.
  • Il credito d'imposta utilizzato o richiesto dal contribuente può essere contestato dall'Amministrazione anche se il contribuente ha aderito a un condono fiscale, poiché il condono non consolida automaticamente crediti inesistenti o non spettanti.
  • La cumulabilità tra benefici fiscali può essere ammessa solo entro i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge; non va confusa con l'individuazione del diverso regime agevolativo applicabile a periodi temporali distinti.
  • In presenza di obiettiva e significativa incertezza interpretativa, le sanzioni possono essere escluse o non applicate, anche se il recupero dell'imposta o del credito resta confermato.
  • Un giudice tributario non può fondare la decisione soltanto sul richiamo generico a circolari dell'Amministrazione: deve spiegare in modo autonomo e coerente come la legge si applichi ai fatti accertati.

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