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Interpello

Risposta n. 121 del 20/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che la remissione del debito sia inerente all’attività d’impresa perché collegata ai vantaggi economici derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda e dall’apporto dei soci/clienti; inoltre sostiene che non si generi per i soci un reddito soggetto a ritenuta, mancando un compenso per prestazioni, un indennizzo dovuto dalla società o un corrispettivo per cessione di clientela.

Trattamento fiscale della remissione del debito ai soci ex art. 109 TUIR e obbligo di ritenuta ex d.P.R. 600/1973

Il quesito

La società chiede se l’onere sostenuto per rimettere il debito ai propri soci, relativo all’indennizzo pagato in esecuzione di un lodo arbitrale, sia inerente e deducibile come costo pluriennale, e se tale remissione imponga l’applicazione delle ritenute di cui agli articoli 25 e 27 del d.P.R. n. 600/1973.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’onere derivante dalla remissione del debito sia inerente e riconducibile agli oneri pluriennali deducibili ex art. 108, comma 1, TUIR, e che la società non debba operare la ritenuta ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973, perché la remissione non determina un arricchimento reddituale per gli ex soci ma compensa il mancato pagamento dell’indennizzo.

Trattamento fiscale della remissione del debito ai soci

L’interpello riguarda il trattamento fiscale dell’onere sostenuto da una società per rimettere ai propri soci il debito correlato a un indennizzo dovuto a terzi in esecuzione di un lodo arbitrale. La questione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento, in particolare, al principio di inerenza dei costi e agli eventuali obblighi di ritenuta alla fonte.

Fattispecie e contesto

La società istante, Alfa, nasce dall’aggregazione di professionisti e soci provenienti da due società, Beta e Gamma. Nel 2015 ha acquistato da entrambe i rispettivi rami d’azienda e, successivamente, ha assunto la denominazione Alfa e aderito al network internazionale Omega.

A seguito dell’operazione, il network Delta, per il tramite della società Delta S.c.r.l., ha promosso due arbitrati internazionali:

  • il primo contro la cedente Beta, la controllante Iota e lo Studio Digamma;
  • il secondo contro alcuni soci persone fisiche di Beta, già soci di Delta S.c.r.l. al momento della cessione e oggi soci di Alfa.

Nel secondo arbitrato, oggetto del presente interpello, Delta S.c.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per la cessione del ramo d’azienda senza autorizzazione e senza comunicazione, in violazione dei patti parasociali e della carta associativa Delta. Il tribunale arbitrale ha ritenuto che i convenuti avessero violato gli obblighi assunti come soci di Delta e ha quantificato il danno in relazione al reddito che Delta avrebbe ricevuto da Beta se il ramo non fosse stato ceduto.

Il lodo ha però precisato che l’indennizzo dovuto doveva essere ridotto delle somme già corrisposte in esecuzione del primo arbitrato, ossia della termination fee riconosciuta nel primo procedimento. Il lodo è stato poi dichiarato efficace in Italia con decreto della Corte d’Appello ai sensi dell’articolo 839 c.p.c., ma risulta impugnato e il giudizio è pendente; l’istante segnala comunque che l’eventuale accoglimento dell’opposizione è da considerarsi remoto.

La società Alfa, pur non essendo parte dei procedimenti arbitrali e non essendo obbligata dalle relative decisioni, intende farsi carico dell’indennizzo dovuto dagli ex soci di Delta, oggi soci di Alfa. Per farlo ha contratto un finanziamento e ha utilizzato le somme, unitamente a risorse proprie, per pagare a Delta S.c.r.l. quanto stabilito dal lodo; in contabilità ha iscritto un credito verso i soggetti per conto dei quali ha effettuato il pagamento.

Successivamente Alfa intende rimettere ai propri soci il debito ex articolo 1236 c.c., salvo il diritto alla restituzione in caso di annullamento totale o parziale del lodo. All’esito della remissione resterebbe comunque un credito verso i non soci di Alfa.

Elementi societari e operativi rilevanti

L’istante evidenzia alcune caratteristiche della propria struttura e attività:

  • l’oggetto principale è un’attività professionale specifica;
  • la maggioranza del capitale deve essere detenuta da soggetti abilitati all’esercizio della professione;
  • i soci, inclusi gli ex soci Delta, sono tenuti a eseguire prestazioni accessorie in modo esclusivo a favore della società;
  • in caso di cessazione o rinuncia alle prestazioni accessorie, il socio deve recedere.

Nella documentazione integrativa, la società ha inoltre fornito dati sul fatturato pre e post acquisizione dei rami d’azienda e ha rappresentato che una quota rilevante del fatturato successivo è riconducibile agli ex soci Delta confluiti in Alfa. Ha anche prodotto un elenco dei clienti trasferiti da Beta ad Alfa, dal quale emerge che una parte significativa della clientela del ramo è confluita nella società istante.

Lo statuto di Alfa prevede che alle azioni ordinarie e ad altre categorie di azioni, se intestate a soci persone fisiche, sia connesso l’obbligo di eseguire prestazioni accessorie ex articolo 2345 c.c. Tali prestazioni sono svolte direttamente a favore della società e indirettamente a favore dei clienti; i soci devono operare in esclusiva per Alfa e percepiscono un compenso fisso annuo minimo, con possibilità di un compenso variabile deliberato dall’organo amministrativo nei limiti previsti dallo statuto.

Quesito del contribuente

La società chiede all’Agenzia di chiarire:

  • se l’onere derivante dalla remissione del debito verso i propri soci sia inerente all’attività d’impresa e, quindi, deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR;
  • se la remissione del debito comporti per Alfa l’obbligo di operare le ritenute previste dagli articoli 25 e 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo Alfa, il costo sostenuto per la remissione del debito è riferibile all’attività imprenditoriale, anche se la società non era obbligata a effettuarla. La società sostiene che:

  • il costo è funzionale alla propria attività economica e all’espansione realizzata grazie all’operazione di acquisizione;
  • l’inadempimento degli ex soci Delta ha avvantaggiato significativamente Alfa, consentendole di acquisire il ramo d’azienda in condizioni che altrimenti non sarebbero state possibili;
  • il trasferimento di clientela da Delta ad Alfa ha rafforzato la posizione di mercato della società;
  • il vantaggio economico si è riversato su tutti i soci, per cui l’onere sostenuto per evitare uno squilibrio nella compagine sociale sarebbe giustificato dall’interesse dell’impresa.

Quanto alle ritenute, la società esclude che la remissione generi in capo ai soci un reddito imponibile. In particolare sostiene che:

  • non si tratta di reddito di lavoro autonomo, perché non remunera una prestazione professionale resa alla società;
  • non si tratta di indennizzo dovuto da Alfa, perché i danni derivano da un rapporto non instaurato con la società istante;
  • non è corrispettivo per cessione di clientela, mancando un accordo sinallagmatico di cessione e rinuncia all’attività;
  • non costituisce compenso per obblighi di fare, non fare o permettere;
  • non integra una distribuzione di utili, perché non riguarda tutti i soci e non rappresenta un risultato positivo dell’attività sociale.

Normativa e principi richiamati

L’Agenzia richiama il principio di inerenza come elaborato dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo cui un costo è inerente quando è riferibile all’attività d’impresa e potenzialmente idoneo a produrre utili. Viene richiamata, tra l’altro, la risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008 e la giurisprudenza di legittimità che definisce l’inerenza come correlazione tra costo e attività imprenditoriale.

Viene altresì richiamato l’articolo 108, comma 1, del TUIR in tema di oneri pluriennali e l’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia accoglie la tesi dell’istante sul primo profilo e ritiene che l’onere sostenuto per la remissione del debito ai soci costituisca un onere inerente, riconducibile agli oneri pluriennali di cui all’articolo 108, comma 1, del TUIR.

Secondo l’Amministrazione, la peculiarità della fattispecie è decisiva: i clienti e il fatturato di Alfa derivano dagli ex soci di Delta, i quali sono vincolati a prestazioni professionali accessorie rese a favore della società anche nei confronti di quella clientela. Proprio tale clientela e il relativo fatturato costituiscono la base del risarcimento dovuto dagli ex soci a Delta. Di conseguenza, l’accollo da parte di Alfa del debito risarcitorio è inerente all’attività economica della società e ai ricavi da essa conseguiti grazie all’apporto dei soci e dei clienti trasferiti.

L’Agenzia esclude dunque che la remissione rappresenti una distrazione di risorse dell’impresa per finalità di utilità dei soci, riconoscendo invece un nesso con l’attività svolta e con i ricavi prodotti.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla ritenuta

Sul secondo quesito, l’Agenzia ritiene che Alfa non debba operare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. La remissione del debito, infatti, non determina in capo agli ex soci di Delta un arricchimento imponibile, poiché serve esclusivamente a compensare il mancato pagamento dell’indennizzo dovuto da costoro.

L’Agenzia non qualifica quindi tale beneficio come reddito soggetto a ritenuta e conferma l’assenza dell’obbligo di operare la ritenuta alla fonte.

Conclusioni e profili residui

L’Agenzia conclude in senso favorevole alla società sui due punti oggetto di interpello:

  • il costo derivante dalla remissione del debito è inerente e deducibile secondo le regole degli oneri pluriennali;
  • non sussiste l’obbligo di ritenuta alla fonte.

Resta, tuttavia, impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti rappresentati e l’eventuale emersione di profili abusivi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, qualora lo scenario descritto si inserisse in un più ampio disegno non rappresentato dall’istante.

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