Cassazione Civile, Sentenza n. 2151/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Russi ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23311/2019) che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione di merito. Il motivo principale dedotto era un errore di fatto: secondo Russi la Corte avrebbe ritenuto che egli avesse contestato tutte le attività difensive svolte dal De Petra, mentre in realtà avrebbe contestato soltanto le attività relative al giudizio di revisione; inoltre censurava che la Corte non avrebbe tenuto conto della specifica contestazione relativa a quel giudizio, con la conseguenza di dover escludere il compenso per tali prestazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le questioni dedotte (se il Russi avesse contestato tutte o solo alcune attività difensive) fossero state già oggetto di discussione e decisione nei precedenti gradi, per cui non potevano costituire motivo di revocazione per errore di fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali: €5.000,00 di spese legali oltre €200,00 di spese generali, e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della possibile ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se il fatto che si assume erroneamente valutato non è stato già oggetto di controversia e di pronuncia; se il fatto è stato discusso e valutato dai giudici la revocazione è inammissibile.
art. 391-bis c.p.c.
Richiama e rende applicabile ai provvedimenti della Corte di Cassazione il principio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., escludendo la revocazione quando il fatto è stato oggetto di valutazione processuale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Consente di richiedere o annotare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il tenore del dispositivo della sentenza lo giustifica; la Corte ha dato atto della potenziale applicazione.
Cass. 9527/2019
Precedente giurisprudenziale richiamato a conferma del principio che l'errore revocatorio è escluso se l'asserito fatto è già stato oggetto di discussione e decisione.
Cass. 27094/2011
Ulteriore precedente che sostiene l'inammissibilità della revocazione per fatti già controversi e decisi.
Cass. 16439/2021
Precedente richiamato in tema di limiti della revocazione per errore di fatto e valutazione delle risultanze processuali.
Cass. 14610/2021
Giurisprudenza citata in relazione al principio secondo cui la mancata o diversa pronuncia su un fatto già dedotto può non integrare il presupposto per la revocazione se il fatto è stato comunque oggetto di discussione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo quando il fatto di cui si deduce l'errore non è mai stato oggetto di controversia e decisione: se è stato discusso nei gradi precedenti la revocazione è inammissibile.
- Una diversa ricostruzione probatoria o una diversa valutazione dei fatti da parte dei giudici non costituisce di per sé errore revocatorio; il rimedio della revocazione non è volto a rivedere valutazioni già espresse sui fatti.
- Chi eccepisce crediti in compensazione deve formulare contestazioni chiare e specifiche per ciascuna prestazione; contestazioni generiche o confusione tra diverse prestazioni possono essere valutate negativamente e precludere il successo.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare che il fatto rilevante è stato del tutto omesso o non considerato: non è sufficiente dolersi della diversa qualificazione o generalizzazione fatta dal giudice.
- Il ricorso per revocazione infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese e degli oneri processuali (compreso il contributo unificato), per cui va valutata attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre il rimedio.
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