Cassazione Civile, Ordinanza n. 25978/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra vicini di fondo in relazione a una sopraelevazione di fabbricato e ai rapporti di distanza e veduta tra gli immobili. I proprietari che stavano realizzando la sopraelevazione avevano visto accolte in primo grado le loro domande petitorie, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione. In cassazione essi hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza resa tra le stesse parti nel giudizio possessorio dovesse avere efficacia di giudicato sostanziale quanto all'interpretazione della scrittura privata del 21 maggio 1966 e quindi vincolare il giudizio petitorio. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che non vi fossero prove sufficienti per ritenere costituito per usucapione un diritto di veduta, mancando l'effettivo esercizio dell'affaccio e la prova delle condizioni fattuali necessarie, anche alla luce della documentazione fotografica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non si estende al giudizio petitorio, stante la diversità di petitum e causa petendi e perché nel possessorio non si accerta la legittimità del possesso, ma solo la tutela di una situazione di fatto. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato le deposizioni testimoniali per ritenere che la veduta fosse stata aperta da circa il 1960 e mantenuta per oltre vent'anni, con conseguente maturazione dell'usucapione; ha inoltre chiarito che non ricorre violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mera diversa valutazione delle prove e che la censura non integrava neppure i limiti della denuncia di vizio motivazionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non è vincolante nel successivo giudizio petitorio, perché diverso è l'oggetto della tutela e non vi è identità di petitum e causa petendi.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola della decisione sulle prove; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dell'erronea attribuzione di un valore probatorio legale o della mancata osservanza di specifiche regole legali di valutazione.
artt. 1168, 1169, 1170 c.c.
Le azioni possessorie tutelano qualunque possesso, anche illegittimo o abusivo, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, e non richiedono i requisiti del possesso utile ad usucapionem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato reso in un giudizio possessorio non esplica efficacia vincolante nel successivo giudizio petitorio, quando mutino petitum e causa petendi e quando l'accertamento richiesto nel secondo implichi verifiche non necessarie nel primo.
- Nel processo civile, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; è necessaria l'allegazione di un effettivo utilizzo di prove non introdotte o della mancata osservanza della regola decisoria sulle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento in presenza di una specifica disciplina probatoria.
- Le azioni possessorie proteggono la situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto reale e prescindono dalla verifica della legittimità del possesso; per l'usucapione, invece, rilevano requisiti ulteriori che devono essere autonomamente accertati nel giudizio petitorio.
- L'accertamento dell'usucapione di una servitù o di un diritto reale fondato su una veduta può essere desunto dal complesso delle prove testimoniali e fattuali valutate dal giudice di merito, purché la motivazione sia логicamente e adeguatamente argomentata.
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