Cassazione Penale, Sentenza n. 26445/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto con strappo. Motivo 1: vizi di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta mediante esame del "soggetto arrestato con il telefono in mano o quantomeno con l'acquisizione degli atti del suo arresto" (si lamenta la mancata assunzione di tale prova). Motivo 2: censura della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624‑bis c.p., sostenendo che la persona offesa si sarebbe limitata a dire "me lo ha preso" senza riferirsi allo "strappo", quindi sarebbe mancata la descrizione dello strappo necessario per la qualificazione contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che la censura riguarda una mancata assunzione di prova riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., vizio non dedotto, e che la prova richiesta non era decisiva alla luce delle testimonianze convergenti della persona offesa e del poliziotto oculare. Sul secondo motivo osserva che la Corte di cassazione non può riesaminare le prove e che le dichiarazioni della vittima erano state riportate integralmente nella sentenza impugnata (la vittima aveva detto che il telefono le era stato tolto "dalle mani"). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen.
espressamente richiamata come norma di qualificazione del fatto (furto con strappo)
La Corte valuta che la descrizione del fatto (telefono tolto "dalle mani") rientra nella ricostruzione compatibile con la fattispecie di furto con strappo; la qualificazione non può essere rimessa alla cassazione per mera rivalutazione probatoria
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
richiamato in relazione al vizio deducibile per mancata assunzione di prova
La mancata assunzione di una prova si configura come vizio rimesso alle specifiche censure previste dall'art. 606 c.p.p.; se il ricorrente non ha dedotto correttamente tale vizio, la cassazione non può accoglierlo
art. 23, comma 8 legge n. 176/2020
richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti nelle forme previste
Consente il trattamento del ricorso nelle forme semplificate (esame senza intervento delle parti); non incide sul merito ma sul procedimento di trattazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare in fatto la prova: le valutazioni probatorie e le dichiarazioni testimoniali non possono essere riformulate in sede di legittimità se non mediante censure specifiche previste dall'art. 606 c.p.p.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di assunzione di nuova prova devono essere motivate mostrando chiaramente che la prova è nuova, non disponibile precedentemente e soprattutto decisiva per l'esito del giudizio; altrimenti la richiesta può essere respinta come irrilevante o non decisiva
- Se la censura riguarda la mancata assunzione di una prova, il ricorrente deve dedurre il vizio nella forma prevista dal codice (art. 606), altrimenti la questione è inammissibile
- La descrizione dei fatti fatta dalla persona offesa deve essere valutata nel suo contesto: espressioni come "me lo ha preso" possono essere integrate o chiarite da altre espressioni (es. "dalle mani") e dalle testimonianze oculari per la qualificazione giuridica (es. furto con strappo)
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso
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