Cassazione Penale, Ordinanza n. 01474/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito sul punto del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione a una condanna per il reato di detenzione e trasporto di stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto fondato su censure generiche, meramente oppositive e ripetitive di questioni già esaminate e motivate in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando la gravità del fatto, l'organizzazione di mezzi e persone per il trasporto e la quantità e qualità della sostanza stupefacente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata come base del reato oggetto di condanna; la decisione riguarda solo il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo ai soli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente tutti gli argomenti difensivi.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a valutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato in modo non apparente valorizzando circostanze quali la gravità del fatto, l'organizzazione necessaria per la commissione del reato e la quantità e qualità della sostanza stupefacente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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