Cassazione Penale, Sentenza n. 167/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che, pur avendo tempestivamente manifestato personalmente, tramite l'ufficio matricola del carcere, la volontà di partecipare all'udienza di appello del 4.3.2022 mediante collegamento da remoto, la Corte di appello avesse comunque rigettato la richiesta ritenendo che la domanda dovesse essere formulata "a mezzo del difensore" e depositata in cancelleria con le modalità telematiche previste dall'art. 23-bis, comma 4, legge n. 176/2020. Si deduceva violazione di legge e nullità della decisione per non aver preso in considerazione la richiesta dell'imputato detenuto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo relativo al diritto fondamentale dell'imputato a partecipare all'udienza: ha stabilito che la manifestazione di volontà, personale, chiara e tempestiva dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza, pervenuta alla Corte, non poteva essere automaticamente esclusa per il solo motivo formale che non fosse stata presentata "a mezzo del difensore". Tale difformità rispetto al modello previsto non era sanzionata dalla legge con inammissibilità o irricevibilità e non poteva precludere l'esercizio del diritto di difesa; la mancata considerazione della richiesta ha determinato la nullità dell'udienza e della sentenza impugnata. Tuttavia, la Corte ha altresì accertato che il reato per cui si procedeva si era estinto per prescrizione (reato commesso il 1.12.2014; termine di prescrizione 7 anni e 6 mesi, estinzione il 1.6.2022), pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 23-bis, legge n. 176 del 2020 (convertendo dl n.137/2020)
La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza
La Corte ha ritenuto che la previsione della formulazione "a mezzo del difensore" non imponga automaticamente un requisito di ammissibilità a pena di nullità: la forma richiesta è direttiva e organizzativa ma, in assenza di una sanzione esplicita, la mancata osservanza non può vanificare il diritto costituzionale dell'imputato a partecipare all'udienza quando la volontà è chiara e tempestiva.
art. 23, d.l. n. 137/2020, conv. in legge n.176/2020 (commi rilevanti)
Disciplina, nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, la celebrazione delle udienze penali e garantisce la partecipazione a distanza, in particolare del personale detenuto; va interpretata in combinato con le norme processuali e con la tutela dei diritti fondamentali.
art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma di raccordo che disciplina la partecipazione a distanza al dibattimento; richiamata dalla normativa emergenziale come parametro operativo per garantire la partecipazione dei detenuti alle udienze.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo; la Corte lo invoca per affermare il rilievo costituzionale del diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo.
Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Principio del giusto processo e del diritto di difesa; la sentenza richiama la convenzione per sottolineare il rango sovranazionale del diritto alla partecipazione dell'imputato.
Art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato come parametro di tutela internazionale dei diritti processuali dell'imputato.
art. 393 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato; rilevante per l'oggetto del processo e per il calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Il diritto dell'imputato a partecipare all'udienza è un diritto fondamentale (art. 111 Cost. e norme internazionali) e va interpretato in modo sostanziale: una richiesta chiara, personale e tempestiva del detenuto per partecipare a distanza non può essere automaticamente respinta per mere irregolarità formali nella modalità di presentazione, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione per quella difformità.
- Le prescrizioni formali (es. presentazione "a mezzo del difensore" o deposito telematico) vanno rispettate per garantire l'ordine procedimentale, ma se la legge non sanziona la mancata osservanza con inammissibilità o irricevibilità, il giudice deve privilegiare la tutela del diritto di difesa e verificare la genuinità e tempestività della richiesta prima di escluderla.
- Se il rifiuto di permettere la partecipazione dell'imputato determina la celebrazione dell'udienza senza il titolare del diritto, ciò può comportare la nullità dell'udienza e degli atti conseguenti; il giudice di legittimità annulla in presenza di tale nullità a tutela del giusto processo.
- Nonostante la possibile nullità degli atti, l'esito processuale materiale può essere influenzato da fatti sopravvenuti (es. estinzione del reato per prescrizione): anche se la nullità è accertata, il giudice può annullare senza rinvio quando il reato si sia estinto.
- Prassi consigliata: il difensore dovrebbe sempre formalizzare tempestivamente per via telematica le richieste previste dalla normativa d'emergenza; l'amministrazione penitenziaria deve fornire documentazione chiara del mandato o della manifestazione di volontà dell'imputato, e il giudice dovrebbe, prima di rigettare la richiesta per ragioni formali, accertare l'effettiva provenienza e tempestività della richiesta stessa.
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