Sentenza del 06/05/2015 n. 4115 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento basato sugli studi di settore - Natura di presunzione semplice degli studi di settore - Elementi probatori portati dal contribuente a giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali indicati dagli studi di settore - Mancanza di ulteriori elementi probatori documentali o presuntivi - Conseguente inidoneità del solo studio di settore a legittimare l'accertamento - Invalidità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento era stato determinato applicando gli studi di settore, sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli puntuali risultanti dallo standard statistico. Il contribuente aveva fornito elementi a giustificazione dello scostamento, ma l'Amministrazione non aveva integrato tali elementi con ulteriori prove documentali o presuntive né aveva adeguatamente spiegato, all'esito del contraddittorio, perché le contestazioni del contribuente dovessero essere disattese.
La decisione
La sentenza ha ritenuto invalido l'accertamento. Gli studi di settore costituiscono soltanto presunzioni semplici e strumenti statistici di ricostruzione della normale redditività; il mero scostamento dai relativi valori non è sufficiente, da solo, a dimostrare maggiori ricavi o redditi. L'accertamento deve essere preceduto da un contraddittorio effettivo e deve motivare sia l'applicabilità concreta dello standard sia le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni del contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 14-bis, legge n. 296/2006
Gli indicatori di normalità economica non rendono automaticamente grave, precisa e concordante la presunzione derivante dagli studi di settore. La loro valenza deve essere valutata nel contesto concreto e insieme agli ulteriori elementi emersi nel contraddittorio.
Disciplina degli studi di settore
Gli studi di settore sono strumenti statistici e danno luogo a presunzioni semplici. La loro utilizzazione non consente un accertamento automatico fondato sul solo scostamento rispetto ai ricavi o redditi stimati.
Massime di principio
- Il solo superamento dei valori risultanti dagli studi di settore non è normalmente sufficiente a legittimare un accertamento fiscale: servono ulteriori elementi concreti, documentali o presuntivi.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Amministrazione deve esaminare le giustificazioni fornite e spiegare specificamente perché le ritiene non attendibili o insufficienti.
- La motivazione dell'accertamento deve dimostrare l'applicabilità dello studio allo specifico contribuente, all'attività esercitata e al periodo d'imposta considerato.
- Il contribuente può contestare lo scostamento fornendo circostanze specifiche, come crisi del settore, ubicazione dell'attività, riduzione della clientela, eventi straordinari o caratteristiche organizzative particolari.
- In assenza di una motivazione concreta e di elementi aggiuntivi rispetto allo standard statistico, l'accertamento può essere annullato.
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