Cassazione Civile, Ordinanza n. 24431/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, emesso nei confronti di un imprenditore individuale per infedele dichiarazione e rideterminazione induttiva del reddito e del volume d'affari. In primo e secondo grado erano state respinte le doglianze del contribuente sulla sottoscrizione dell'atto, sul mancato rispetto del termine dilatorio successivo al PVC, sulla motivazione dell'avviso, sulla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e della media di ricarico, sulla detrazione IVA e sull'applicazione delle sanzioni. Proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, gli eredi del contribuente hanno poi depositato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, l. 197/2022 (cd. rottamazione-quater), dichiarando l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e chiedendo la sospensione del processo e poi il rinvio per consentire il pagamento delle rate residue. La Corte è quindi chiamata a stabilire se, in presenza di tale domanda accolta e della documentazione dei pagamenti effettuati, il giudizio debba essere dichiarato estinto anche senza l'integrale pagamento di tutte le rate del piano.
La decisione
La Corte afferma il principio di diritto secondo cui, nella rottamazione-quater, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale dell'intero debito rateizzato: bastano la presentazione della domanda di definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi e la comunicazione di accoglimento dell'agente della riscossione con l'indicazione di rate e scadenze, unitamente alla prova dei pagamenti già effettuati. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte rileva che non risulta perfezionata in modo sufficiente la fattispecie estintiva nei termini necessari per dichiarare l'estinzione del giudizio e, in assenza dei presupposti processuali richiesti, non pronuncia l'estinzione sulla base del solo rinvio o della mera pendenza del piano rateale. Il testo fornito si interrompe prima della conclusione completa, ma emerge che il ricorso non viene definito in senso favorevole ai ricorrenti e la Corte valorizza la regola astratta sopra riportata.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la relativa delega
art. 12 l. n. 212 del 2000
invocato per sostenere la nullità dell'avviso emesso prima del decorso di 60 giorni dal PVC; la CTR aveva ritenuto la deroga per urgenza
art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in combinazione con le norme sul termine dilatorio e sulla validità dell'accertamento IVA
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la specificità dei motivi di appello
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina del processo tributario
art. 3 l. n. 241 del 1990
richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 7 l. n. 212 del 2000
richiamato per l'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'accertamento
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi IVA
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per il metodo di accertamento induttivo del reddito
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai motivi di ricorso, in relazione alla rideterminazione del reddito
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l'accertamento IVA e la ricostruzione del volume d'affari
artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamati in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP
art. 112 cod. proc. civ.
invocato per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per l'esimente della buona fede in materia sanzionatoria
art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022
individua i debiti definibili con la rottamazione-quater, con pagamento di capitale e spese e stralcio di interessi, sanzioni e aggio
art. 1, comma 232, l. n. 197 del 2022
disciplina il pagamento in unica soluzione o in massimo diciotto rate
art. 1, comma 235, l. n. 197 del 2022
richiede la dichiarazione di volontà di definizione e la scelta del numero di rate
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
prevede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e la sospensione del processo, con estinzione subordinata al perfezionamento della definizione e alla documentazione dei pagamenti effettuati
art. 1, comma 241, l. n. 197 del 2022
prevede la comunicazione dell'agente della riscossione sull'ammontare dovuto e sulle scadenze delle rate
art. 1, comma 244, l. n. 197 del 2022
stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento fa venir meno gli effetti della definizione e consente il recupero dei carichi
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
richiamato quale conferma della separazione tra procedimento amministrativo di definizione e giudizio, con possibile estinzione già dopo il versamento della prima rata
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
richiamato per analogia con la precedente rottamazione-ter
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato per la giurisprudenza in tema di definizione agevolata e rinuncia ai giudizi
art. 391 cod. proc. civ.
richiamato per l'estinzione del giudizio di cassazione nei casi previsti dalla legge
art. 375 cod. proc. civ.
richiamato nel passaggio relativo alle forme decisorie della Corte
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato nel passaggio relativo alle forme decisorie della Corte
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la fattispecie estintiva del giudizio si perfeziona con la domanda del contribuente contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi e con la successiva comunicazione di accoglimento dell'amministrazione, che individua importi e rate; non è necessario attendere l'integrale pagamento di tutte le rate.
- La documentazione richiesta in giudizio riguarda i pagamenti già effettuati al momento della decisione, non l'integrale esecuzione del piano rateale; l'integrale pagamento rileva invece sul diverso piano della cessazione della materia del contendere o del pieno effetto estintivo del debito.
- La sospensione del giudizio nelle more della definizione agevolata non trasforma la procedura in una sospensione sine die del processo fino alla scadenza dell'ultima rata; un'interpretazione del genere sarebbe incompatibile con la struttura normativa e con il principio di ragionevole durata del processo.
- La successiva eventuale inadempienza delle rate incide sulla riscossione del debito e non riapre il giudizio già estinto, salvo le conseguenze previste dalla disciplina speciale per il recupero dei carichi.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, l'effetto dell'estinzione del giudizio è processuale e non comporta giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, che resta regolata dalla disciplina della definizione e dalle sue eventuali conseguenze in caso di mancato pagamento.
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