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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24431/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, emesso nei confronti di un imprenditore individuale per infedele dichiarazione e rideterminazione induttiva del reddito e del volume d'affari. In primo e secondo grado erano state respinte le doglianze del contribuente sulla sottoscrizione dell'atto, sul mancato rispetto del termine dilatorio successivo al PVC, sulla motivazione dell'avviso, sulla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e della media di ricarico, sulla detrazione IVA e sull'applicazione delle sanzioni. Proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, gli eredi del contribuente hanno poi depositato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, l. 197/2022 (cd. rottamazione-quater), dichiarando l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e chiedendo la sospensione del processo e poi il rinvio per consentire il pagamento delle rate residue. La Corte è quindi chiamata a stabilire se, in presenza di tale domanda accolta e della documentazione dei pagamenti effettuati, il giudizio debba essere dichiarato estinto anche senza l'integrale pagamento di tutte le rate del piano.

La decisione

La Corte afferma il principio di diritto secondo cui, nella rottamazione-quater, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale dell'intero debito rateizzato: bastano la presentazione della domanda di definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi e la comunicazione di accoglimento dell'agente della riscossione con l'indicazione di rate e scadenze, unitamente alla prova dei pagamenti già effettuati. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte rileva che non risulta perfezionata in modo sufficiente la fattispecie estintiva nei termini necessari per dichiarare l'estinzione del giudizio e, in assenza dei presupposti processuali richiesti, non pronuncia l'estinzione sulla base del solo rinvio o della mera pendenza del piano rateale. Il testo fornito si interrompe prima della conclusione completa, ma emerge che il ricorso non viene definito in senso favorevole ai ricorrenti e la Corte valorizza la regola astratta sopra riportata.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la relativa delega

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    invocato per sostenere la nullità dell'avviso emesso prima del decorso di 60 giorni dal PVC; la CTR aveva ritenuto la deroga per urgenza

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in combinazione con le norme sul termine dilatorio e sulla validità dell'accertamento IVA

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la specificità dei motivi di appello

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina del processo tributario

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'accertamento

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi IVA

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il metodo di accertamento induttivo del reddito

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai motivi di ricorso, in relazione alla rideterminazione del reddito

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l'accertamento IVA e la ricostruzione del volume d'affari

  • artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamati in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP

  • art. 112 cod. proc. civ.

    invocato per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per l'esimente della buona fede in materia sanzionatoria

  • art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022

    individua i debiti definibili con la rottamazione-quater, con pagamento di capitale e spese e stralcio di interessi, sanzioni e aggio

  • art. 1, comma 232, l. n. 197 del 2022

    disciplina il pagamento in unica soluzione o in massimo diciotto rate

  • art. 1, comma 235, l. n. 197 del 2022

    richiede la dichiarazione di volontà di definizione e la scelta del numero di rate

  • art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022

    prevede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e la sospensione del processo, con estinzione subordinata al perfezionamento della definizione e alla documentazione dei pagamenti effettuati

  • art. 1, comma 241, l. n. 197 del 2022

    prevede la comunicazione dell'agente della riscossione sull'ammontare dovuto e sulle scadenze delle rate

  • art. 1, comma 244, l. n. 197 del 2022

    stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento fa venir meno gli effetti della definizione e consente il recupero dei carichi

  • art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022

    richiamato quale conferma della separazione tra procedimento amministrativo di definizione e giudizio, con possibile estinzione già dopo il versamento della prima rata

  • art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018

    richiamato per analogia con la precedente rottamazione-ter

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato per la giurisprudenza in tema di definizione agevolata e rinuncia ai giudizi

  • art. 391 cod. proc. civ.

    richiamato per l'estinzione del giudizio di cassazione nei casi previsti dalla legge

  • art. 375 cod. proc. civ.

    richiamato nel passaggio relativo alle forme decisorie della Corte

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato nel passaggio relativo alle forme decisorie della Corte

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la fattispecie estintiva del giudizio si perfeziona con la domanda del contribuente contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi e con la successiva comunicazione di accoglimento dell'amministrazione, che individua importi e rate; non è necessario attendere l'integrale pagamento di tutte le rate.
  • La documentazione richiesta in giudizio riguarda i pagamenti già effettuati al momento della decisione, non l'integrale esecuzione del piano rateale; l'integrale pagamento rileva invece sul diverso piano della cessazione della materia del contendere o del pieno effetto estintivo del debito.
  • La sospensione del giudizio nelle more della definizione agevolata non trasforma la procedura in una sospensione sine die del processo fino alla scadenza dell'ultima rata; un'interpretazione del genere sarebbe incompatibile con la struttura normativa e con il principio di ragionevole durata del processo.
  • La successiva eventuale inadempienza delle rate incide sulla riscossione del debito e non riapre il giudizio già estinto, salvo le conseguenze previste dalla disciplina speciale per il recupero dei carichi.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata, l'effetto dell'estinzione del giudizio è processuale e non comporta giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, che resta regolata dalla disciplina della definizione e dalle sue eventuali conseguenze in caso di mancato pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaPrescrizioneGiudicato

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