Cassazione Penale, Ordinanza n. 14595/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale. Nel ricorso ha sostenuto che la valutazione di pericolosità sociale fosse illegittimamente fondata sui precedenti penali e sui procedimenti pendenti, elementi ritenuti non idonei a dimostrare una continuità criminosa; ha inoltre contestato l'affermazione circa la mancanza di mezzi leciti di sostentamento, deducendo di svolgere invece un'attività lavorativa saltuaria presso un ovile. La Corte ha ritenuto che tali doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a censurare la motivazione e a sollecitare una diversa lettura del merito fattuale. È stata inoltre dedotta l'asserita motivazione meramente apparente del decreto impugnato, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti dell'inesistenza della motivazione, poiché il provvedimento non era avulso dalle risultanze né fondato su argomentazioni apodittiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che, nel caso concreto, le censure erano in realtà dirette contro la motivazione e contro la valutazione di fatto del giudice di merito. Ha inoltre escluso che la motivazione del decreto fosse meramente apparente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
il ricorrente ha formalmente ricondotto le censure a violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che esse fossero in realtà doglianze di motivazione e di fatto
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla sola deduzione di violazione di legge; non sono ammissibili censure che, sotto tale veste, mirino a contestare la motivazione o la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto posti a base della misura di prevenzione, come precedenti penali, procedimenti pendenti o condizioni economiche del proposto.
- La motivazione è meramente apparente solo quando sia del tutto sganciata dalle risultanze processuali o consista in argomentazioni puramente generiche, apodittiche o prive di effettiva capacità dimostrativa; non basta la sola insoddisfazione della parte rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice.
- Quando il ricorso è proposto con motivi non consentiti dalla legge, esso è dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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