Corte di giustizia, Sentenza C-350/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021. — O.D. e a. contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità. — Causa C-350/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha affermato che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità italiani rientrano nei settori della sicurezza sociale rilevanti ai fini della direttiva 2011/98. Di conseguenza, i cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico devono essere trattati come i cittadini nazionali, senza esclusioni basate sul solo mancato possesso dello status di soggiornante di lungo periodo. La normativa italiana che limitava tali prestazioni ai soli soggiornanti di lungo periodo è stata quindi ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione.
Parità di trattamento dei titolari di permesso unico: l’esclusione dall’assegno di natalità e dall’assegno di maternità dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e lavoratori è contraria alla direttiva 2011/98.
La questione giuridica
Se l’articolo 34 della Carta, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, osti a una normativa nazionale che riserva l’assegno di natalità e l’assegno di maternità ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, escludendo i titolari di permesso unico.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 impone la parità di trattamento tra cittadini dello Stato membro ospitante e cittadini di paesi terzi rientranti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale definite dal regolamento n. 883/2004; poiché l’assegno di natalità costituisce una prestazione familiare e l’assegno di maternità una prestazione di maternità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere j) e b), del regolamento, una normativa nazionale che escluda i titolari di permesso unico da tali benefici è incompatibile con il diritto dell’Unione, salvo che lo Stato membro si sia avvalso di una deroga consentita, circostanza non verificatasi nel caso italiano.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2011/98/UE
- Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/98/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e j), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettera z), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2011/98/UE
Parità di trattamento dei titolari di permesso unico per assegno di natalità e assegno di maternità
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in materia di prestazioni sociali a favore di cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’esclusione di tali soggetti dall’assegno di natalità e dall’assegno di maternità sia compatibile con l’articolo 34 della Carta, il regolamento n. 883/2004 e la direttiva 2011/98.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, diversi cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso unico si erano visti negare dall’INPS l’assegno di natalità, sul presupposto che non fossero soggiornanti di lungo periodo. La stessa logica era stata estesa alla disciplina dell’assegno di maternità. I giudici di merito avevano accolto le domande dei ricorrenti facendo applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, mentre la Corte suprema di cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
Questione pregiudiziale
La Corte costituzionale ha chiesto se l’articolo 34 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento n. 883/2004 e con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non estende ai titolari di permesso unico l’assegno di natalità e l’assegno di maternità, pur riconoscendoli ai soggiornanti di lungo periodo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 34 della Carta, che tutela l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali;
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, che riconosce ai lavoratori di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), il diritto alla parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento in specifici casi;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento n. 883/2004, relativo rispettivamente alle prestazioni di maternità e paternità assimilate e alle prestazioni familiari;
- l’articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004, che definisce le prestazioni familiari.
Ragionamento della Corte: portata dell’articolo 34 della Carta e della direttiva 2011/98
La Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale sancito dall’articolo 34 della Carta. Pertanto, quando uno Stato membro adotta misure rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, deve rispettarne le prescrizioni.
La Corte chiarisce anche che la parità di trattamento non riguarda solo i cittadini di paesi terzi ammessi per lavoro, ma anche quelli ammessi per fini diversi dall’attività lavorativa, purché siano autorizzati a lavorare e siano titolari di un permesso rientrante nella direttiva. Ne deriva che l’ambito soggettivo della tutela è più ampio di quello sostenuto dalle autorità italiane.
Qualificazione dell’assegno di natalità
Per stabilire se l’assegno di natalità rientri nell’articolo 12 della direttiva, la Corte verifica se esso sia una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che una prestazione è previdenziale se è attribuita automaticamente sulla base di criteri legali oggettivi, senza valutazione discrezionale delle esigenze individuali, e se mira a coprire uno dei rischi elencati nel regolamento.
Nel caso dell’assegno di natalità, la Corte rileva che esso è concesso in funzione di criteri oggettivi previsti dalla legge, ed è destinato a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o dall’adozione di un figlio. Si tratta quindi di un contributo pubblico al bilancio familiare diretto ad alleviare gli oneri del mantenimento del minore, con conseguente qualificazione come prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. La sua eventuale funzione promozionale della natalità non ne esclude la natura previdenziale.
Qualificazione dell’assegno di maternità
La Corte giunge alla stessa conclusione per l’assegno di maternità. Anche tale prestazione è concessa automaticamente a categorie di beneficiarie individuate ex lege, sulla base di criteri obiettivi, inclusa la situazione economica del nucleo familiare, senza valutazione discrezionale. Inoltre, essa mira a coprire un rischio specificamente contemplato dal regolamento n. 883/2004, ossia la maternità, e rientra quindi nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
Deroga non esercitata dall’Italia
La Corte sottolinea che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98 consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento in relazione ad alcune ipotesi, ma la Repubblica italiana non si è avvalsa di tale facoltà. Per questo motivo non è possibile giustificare l’esclusione dei titolari di permesso unico dai benefici controversi.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osta a una normativa nazionale che escluda i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della medesima direttiva dal beneficio dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità. Il giudice nazionale dovrà quindi disapplicare la disciplina interna incompatibile, nei limiti del giudizio principale.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- la parità di trattamento dei titolari di permesso unico copre le prestazioni di sicurezza sociale definite dal regolamento n. 883/2004;
- la qualificazione di una prestazione come "previdenziale" dipende dalla sua struttura e finalità, non dalla denominazione data dal diritto nazionale;
- le prestazioni che contribuiscono al bilancio familiare per la nascita, l’adozione o la maternità rientrano nelle prestazioni familiari o di maternità del regolamento;
- l’esclusione dei titolari di permesso unico da tali prestazioni è illegittima se lo Stato membro non ha validamente esercitato una deroga prevista dalla direttiva.
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