Sentenza n. 1074/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 81/2024 emessa dal Tribunale di Patti - Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, n. 81/2024, relativa all’accredito degli importi dovuti sulla Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 81 del 23 gennaio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 gennaio 2024. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente all’accredito di euro 1.000,00, riferiti agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e dell’altra docente all’accredito di euro 1.500,00, riferiti agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme, oltre all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito producendo la prova dell’avvenuto accredito della somma dovuta alla prima docente, ma non ha dimostrato l’esecuzione del giudicato nei confronti della seconda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la prima docente e il Ministero, poiché l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito dell’importo dovuto. Ha invece accolto l’azione di ottemperanza relativa alla seconda docente, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento di euro 1.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Amministrazione, da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), può essere negata quando risultino sufficienti altre misure esecutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: il giudice può non applicarla quando la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l’adempimento.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- La prova dell’esecuzione parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore già soddisfatto, mentre l’ottemperanza deve essere accolta per le obbligazioni rimaste ineseguite.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per gli ulteriori adempimenti sostitutivi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione resistente e l’attività rientra nelle sue attribuzioni istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso ulteriore, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando il giudice ritenga che la nomina del commissario ad acta costituisca misura sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato.
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