Cassazione Penale, Sentenza n. 22827/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento dell'autovettura sostenendo: 1) assenza ab origine dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) perché il proprietario o detentore sarebbe stato presente o la vettura sotto sorveglianza temporanea o videosorveglianza; 2) tardività della querela, essendo il presunto titolo di procedibilità (la querela) manifestato solo con la costituzione di parte civile del 22/10/2020; 3) mancata qualità di persona offesa in capo a Giusto (sarebbe stato mero danneggiato/mero venditore non proprietario al momento del fatto), con la conseguenza che la costituzione di parte civile non potrebbe equivalere a querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: a) l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è stata correttamente valutata perché la presenza accidentale del titolare non esclude l'esposizione quando non sia tale da garantire vigilanza continua; la videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è una sorveglianza effettiva idonea a impedire l'azione criminosa; b) la modifica legislativa (d.lgs. 19 marzo 2024, n.31) ha reso il reato procedibile a querela con disposizioni transitorie che fanno decorrere i termini dalla entrata in vigore del decreto, sicché la costituzione di parte civile non revocata equivale a manifestazione di volontà punitiva (querela) alla data di entrata in vigore; c) Giusto era proprietario o, comunque, detentore qualificato del veicolo al momento del fatto e pertanto persona offesa legittimata a costituirsi parte civile e a proporre querela. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione e le relative letture; utilizzato per inquadrare i profili dedotti (lett. b e c).
art. 625 c.p. (n.7) - aggravante
La circostanza aggravante per beni esposti alla pubblica fede richiede l'impossibilità per il titolare di esercitare vigilanza continua; la presenza occasionale del titolare non esclude l'aggravante se non dimostra la possibilità di controllo continuo.
art. 635 c.p. - danneggiamento
Disciplina il reato di danneggiamento; rilevante per il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela) in relazione all'esposizione del bene alla pubblica fede.
d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (art.1 comma 1 lett. b e art.9)
Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150... ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Ha modificato il regime di procedibilità rendendo procedibile a querela il danneggiamento su cose esposte; la disposizione transitoria stabilisce che, per i fatti anteriori, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore, per cui va valutata la sussistenza della querela alla data di efficacia della norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede richiede l'impossibilità di esercitare vigilanza continua: la mera presenza accidentale del titolare al momento del fatto non la esclude se quella presenza non dimostra la possibilità di vigilanza continua.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante salvo che non si dimostri una sorveglianza effettiva e tempestiva idonea a impedire l'azione criminosa.
- Se la legge modifica il regime di procedibilità e introduce la procedibilità a querela per fatti commessi prima della modifica, le disposizioni transitorie possono far decorrere i termini dalla data di entrata in vigore della nuova normativa: in tali casi la manifestazione di volontà punitiva della persona offesa (anche desumibile dalla costituzione di parte civile non revocata) può valere come querela.
- Il diritto di querela e la legittimazione a costituirsi parte civile per il reato di danneggiamento spettano non solo al proprietario ma anche al legittimo detentore o utilizzatore del bene; la successiva alienazione del bene non annulla retroattivamente la qualità di persona offesa al momento del fatto.
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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