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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22827/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento dell'autovettura sostenendo: 1) assenza ab origine dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) perché il proprietario o detentore sarebbe stato presente o la vettura sotto sorveglianza temporanea o videosorveglianza; 2) tardività della querela, essendo il presunto titolo di procedibilità (la querela) manifestato solo con la costituzione di parte civile del 22/10/2020; 3) mancata qualità di persona offesa in capo a Giusto (sarebbe stato mero danneggiato/mero venditore non proprietario al momento del fatto), con la conseguenza che la costituzione di parte civile non potrebbe equivalere a querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: a) l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è stata correttamente valutata perché la presenza accidentale del titolare non esclude l'esposizione quando non sia tale da garantire vigilanza continua; la videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è una sorveglianza effettiva idonea a impedire l'azione criminosa; b) la modifica legislativa (d.lgs. 19 marzo 2024, n.31) ha reso il reato procedibile a querela con disposizioni transitorie che fanno decorrere i termini dalla entrata in vigore del decreto, sicché la costituzione di parte civile non revocata equivale a manifestazione di volontà punitiva (querela) alla data di entrata in vigore; c) Giusto era proprietario o, comunque, detentore qualificato del veicolo al momento del fatto e pertanto persona offesa legittimata a costituirsi parte civile e a proporre querela. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione e le relative letture; utilizzato per inquadrare i profili dedotti (lett. b e c).

  • art. 625 c.p. (n.7) - aggravante

    La circostanza aggravante per beni esposti alla pubblica fede richiede l'impossibilità per il titolare di esercitare vigilanza continua; la presenza occasionale del titolare non esclude l'aggravante se non dimostra la possibilità di controllo continuo.

  • art. 635 c.p. - danneggiamento

    Disciplina il reato di danneggiamento; rilevante per il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela) in relazione all'esposizione del bene alla pubblica fede.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (art.1 comma 1 lett. b e art.9)

    Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150... ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto

    Ha modificato il regime di procedibilità rendendo procedibile a querela il danneggiamento su cose esposte; la disposizione transitoria stabilisce che, per i fatti anteriori, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore, per cui va valutata la sussistenza della querela alla data di efficacia della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede richiede l'impossibilità di esercitare vigilanza continua: la mera presenza accidentale del titolare al momento del fatto non la esclude se quella presenza non dimostra la possibilità di vigilanza continua.
  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante salvo che non si dimostri una sorveglianza effettiva e tempestiva idonea a impedire l'azione criminosa.
  • Se la legge modifica il regime di procedibilità e introduce la procedibilità a querela per fatti commessi prima della modifica, le disposizioni transitorie possono far decorrere i termini dalla data di entrata in vigore della nuova normativa: in tali casi la manifestazione di volontà punitiva della persona offesa (anche desumibile dalla costituzione di parte civile non revocata) può valere come querela.
  • Il diritto di querela e la legittimazione a costituirsi parte civile per il reato di danneggiamento spettano non solo al proprietario ma anche al legittimo detentore o utilizzatore del bene; la successiva alienazione del bene non annulla retroattivamente la qualità di persona offesa al momento del fatto.
  • In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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