Cassazione Civile, Sentenza n. 2631/2022 del 28/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia
Contestazione dell'oscuramento (ossia la limitazione o rimozione di accesso a contenuti) intervenuto 'in fase di valutazione'. La questione tipica riguarda la legittimità e la proporzionalità dell'oscuramento temporaneo adottato prima o durante l'istruttoria: se è stata rispettata la normativa applicabile, se è stato garantito il diritto di difesa/contraddittorio e se sussistevano motivi urgenti per la misura cautelare.
La decisione
Non determinabile sulla base della sola dicitura fornita. In assenza del testo della sentenza non è possibile dire se il provvedimento di oscuramento sia stato confermato, annullato o modificato. Di norma le decisioni possibili sono: conferma dell'oscuramento (se ritenuto proporzionato e necessario), revoca/annullamento (se carente il presupposto di urgenza o violati i diritti), o ordinanza di integrazione/garanzie procedurali (es. obbligo di motivazione o riapertura del contraddittorio).
Massime di principio
- L'oscuramento temporaneo in fase di valutazione va valutato alla stregua di una misura cautelare: deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e temporaneità
- Chi dispone l'oscuramento deve offrire una motivazione adeguata e, salvo casi di estrema urgenza, garantire il contraddittorio o un minimo diritto di difesa nei confronti del ricorrente
- In caso di bilanciamento tra libertà di espressione e altri interessi (es. sicurezza, ordine pubblico, diritti altrui), il giudice verifica se esistono misure meno afflittive in grado di raggiungere lo scopo perseguito
- L'onere probatorio sull'urgenza e sulla necessità dell'intervento cautelare grava generalmente su chi ha disposto l'oscuramento
- Se l'oscuramento è attuato da un intermediario (piattaforma/provider), va valutata anche la conformità alle disposizioni che regolano la responsabilità degli intermediari e le procedure di segnalazione/contraddittorio previste
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