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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11585/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti gestori)

La controversia

Gli utenti avevano chiesto la restituzione delle somme versate, nell’ambito delle tariffe del servizio idrico, per la depurazione delle acque reflue, sostenendo che l’impianto di Cuma fosse obsoleto e non funzionante. La domanda si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che aveva dichiarato illegittimo l’obbligo di pagare la quota di depurazione in caso di mancanza o temporanea inattività degli impianti. Il Giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda nei confronti dell’azienda speciale e della Regione Campania, ma non del Comune; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8045/2018 del 19 settembre 2018, riformando la decisione, aveva rigettato la domanda. Con il primo motivo, gli utenti contestavano l’esclusione della legittimazione passiva dell’azienda speciale, affermando che essa aveva richiesto e ricevuto i pagamenti in forza dei contratti di utenza e che non era provato che avesse agito quale mandataria con rappresentanza della Regione. Con il secondo motivo denunciavano violazioni delle regole sull’onere e sulla valutazione delle prove, del principio di non contestazione e del criterio di vicinanza della prova, nonché l’omesso esame di documenti relativi alle condizioni dell’impianto, sostenendo che dimostrassero il mancato o insufficiente funzionamento. Con il terzo motivo contestavano l’applicazione retroattiva dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009, agli oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti. Con il quarto sostenevano che la prova di tali attività e dei relativi oneri gravasse sugli enti convenuti e lamentavano l’omesso esame della documentazione. Con il quinto motivo censuravano la mancata compensazione delle spese nei gradi di merito, invocando la presenza di orientamenti difformi. La Regione Campania aveva aderito alla censura sulla legittimazione passiva dell’azienda speciale; quest’ultima aveva proposto ricorso incidentale condizionato su titolarità attiva del rapporto, manleva o regresso e prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali della Regione Campania e dell’azienda speciale. Ha esaminato per primo il secondo motivo e lo ha dichiarato inammissibile: la censura, pur formulata anche come violazione delle regole probatorie, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale. Quest’ultimo aveva ritenuto che l’impianto fosse in esercizio, sebbene caratterizzato da criticità e inefficienze anche gravi, e quindi non equiparabile a un impianto mancante o temporaneamente inattivo. La Corte ha precisato che la mancata depurazione integra inadempimento contrattuale e che l’utente deve allegare l’inadempimento dopo aver provato la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore deve provare l’adempimento; inoltre, il soggetto che richiede la tariffa deve dimostrare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato. Tuttavia, nel caso concreto, il motivo non denunciava correttamente un’errata ripartizione dell’onere della prova, ma contestava l’apprezzamento del materiale probatorio. Le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentivano di sindacare il merito della valutazione delle prove; quella relativa alla non contestazione era inammissibile perché non indicava puntualmente gli atti e i passaggi processuali pertinenti; non ricorreva una violazione dell’art. 2697 c.c., né un vizio motivazionale rilevante ai sensi del testo applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c. L’esito del secondo motivo ha reso superfluo l’esame dei motivi primo, terzo e quarto, perché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto soddisfare la pretesa restitutoria in assenza del presupposto fattuale della mancanza o temporanea inattività dell’impianto. Il quinto motivo è stato rigettato: la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra tutte le parti per gli alterni esiti dei giudizi di merito, la complessità della materia e la presenza di precedenti non univoci. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dei ricorrenti principali di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nè, infine, è ipotizzabile la violazione dell’art. 2697 c.c., essendo tale evenienza “configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)”

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre soltanto se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella individuata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto, invece, alla lamentata violazione del principio di non contestazione, la censura non soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che in base a tale norma una censura siffatta esige che il ricorrente, anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte, abbia provveduto ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”

    La denuncia di violazione del principio di non contestazione deve individuare la sede processuale in cui furono dedotti i fatti e contestati dalla controparte, riportando o indicando puntualmente gli atti difensivi pertinenti; la censura priva di tali indicazioni è inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    In relazione alla prima di esse – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., – va data, qui, continuità al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”

    Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è, di per sé, censurabile in cassazione come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; occorre dedurre un vizio riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità, quale l’omesso esame di un fatto decisivo o un’anomalia motivazionale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ora, nessuna “irriducibile contraddittorietà” può imputarsi al giudice di appello, nell’aver affermato che, essendo l’impianto di Cuma “in esercizio” (pur in presenza di “una serie di criticità ed inefficienze, anche gravi”), non potesse ritenersi integrata quelle fattispecie della sua “mancanza” o “temporanea inattività”, idonee a giustificare – ai sensi della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale – la pretesa restitutoria avanzata dagli utenti.

    Nel regime applicabile, il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che raggiungono il minimo costituzionale. La ricostruzione fattuale secondo cui un impianto è in esercizio, pur con gravi inefficienze, non è sindacabile se la motivazione è intelligibile e non irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    A norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (applicabile, “ratione temporis”, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 26 aprile 2012), le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione vanno ravvisate, oltre che negli alterni esiti dei giudizi di merito, nella particolare complessità della materia e nell’esistenza di precedenti non univoci nella giurisprudenza di merito, anche all’interno del Tribunale pronunciatosi, nel presente caso, in veste di giudice di appello.

    Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; possono integrarle gli alterni esiti dei giudizi di merito, la particolare complessità della materia e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto dell’impugnazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per i ricorrenti principali di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La mancata depurazione delle acque dovuta nell’ambito del contratto di utenza del servizio idrico integra inadempimento contrattuale. L’utente deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza e allegare l’inadempimento; al debitore spetta provare l’adempimento.
  • Il soggetto che pretende il pagamento della tariffa per la depurazione deve dimostrare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo cui si riferisce la fatturazione.
  • La restituzione della quota tariffaria in base alla declaratoria d’illegittimità costituzionale richiamata presuppone la mancanza dell’impianto di depurazione o la sua temporanea inattività. La presenza di criticità o inefficienze, anche gravi, non equivale di per sé a mancanza o inattività quando il giudice di merito accerti che l’impianto è in esercizio.
  • In cassazione, la contestazione dell’apprezzamento delle prove non integra da sola violazione degli artt. 115, 116 o 2697 c.c.; occorre dedurre un errore nella ripartizione dell’onere probatorio oppure un vizio motivazionale o un omesso esame nei limiti previsti dalla legge.
  • Per denunciare la violazione del principio di non contestazione occorre indicare puntualmente gli atti difensivi rilevanti e la sede processuale delle deduzioni e delle contestazioni; la mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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