Cassazione Penale, Sentenza n. 40940/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione relativa alla confisca di prevenzione di due immobili. Deduceva: (1) che l'errore di fatto nella sentenza di legittimità in materia di misure di prevenzione fosse emendabile con l'istituto dell'art. 28 d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (revocazione); (2) che la Corte di cassazione avesse commesso errore di fatto e omesso di dichiarare la nullità del provvedimento di merito per la mancata partecipazione di Andrea Ruga, richiamando gli artt. 178 e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il rimedio per "errore di fatto" ex art. 625-bis c.p.p. non è applicabile alle sentenze in materia di misure di prevenzione e che la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio limitato ai motivi tassativi indicati (prove nuove decisive, accertamento definitivo dell'insussistenza dei presupposti, falsità di atti o reati da cui derivò la confisca). La Corte ha rilevato inoltre che il decreto di confisca era stato adottato in un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, richiamando la disciplina previgente (art. 7 L. 1423/1956) e la giurisprudenza consolidata che delimita i motivi di revocazione. Ha ritenuto infine inesistente l'errore di percezione invocato: le censure erano di natura valutativa e non configuravano l'errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario. Perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (importo non completamente riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma disciplina la revocazione delle decisioni definitive in materia di misure di prevenzione, ma i motivi ammessi sono tassativi (prove nuove decisive; accertamento con sentenza definitiva dell'insussistenza dei presupposti; confisca derivata da atti falsi o reati). La Corte interpreta l'articolo come rimedio limitato e non sovrapponibile al ricorso per errore di fatto.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio per errore di fatto previsto dall'art. 625-bis è applicabile alle sentenze definitive di condanna (si riferisce al "condannato") e non alle pronunce in materia di misure di prevenzione; pertanto non può essere usato per rimettere in discussione le decisioni di prevenzione.
art. 7 L. 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma previgente sulla revoca delle misure di prevenzione; la Corte ricorda che prima dell'introduzione dell'art. 28 del d.lgs. 159/2011 la revoca ex tunc era ritenuta assimilabile alla revisione (art. 630 c.p.p.), limitando così la rivedibilità del giudicato alle ipotesi riconosciute.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità per difetti di partecipazione / di notifica; la ricorrente invocava la nullità per omessa partecipazione di un interessato (Andrea Ruga), ma la Corte ha ritenuto che la questione non fondasse un errore di fatto da rimuovere con il rimedio straordinario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'applicazione di somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata ritenendo colpevole l'impugnazione in termini da valutare.
art. 46 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) e sent. Corte Cost. n. 113/2011
Riferimenti alla possibilità di apertura di tutele sulla base di decisioni della Corte EDU (c.d. "revisione europea"); la Corte precisa che tale tutela può essere invocata solo se la decisione europea è vincolante e il ricorrente abbia partecipato nel giudizio interno relativo.
art. 630 e ss. cod. proc. pen.
Richiamato a titolo comparativo: la riedibilità del giudicato per errori gravi era tradizionalmente ricondotta ai presidi analogo alla revisione, e la Corte sottolinea che la revocazione in materia di prevenzione rimane comunque circoscritta.
Massime di principio
- Il rimedio per "errore di fatto" ex art. 625-bis c.p.p. non è utilizzabile per impugnare pronunce in materia di misure di prevenzione; tali provvedimenti seguono un regime di tutela diverso e più limitato.
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio eccezionale e tassativo: per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione occorre dimostrare motivi espressamente indicati (prove nuove decisive, giudicato definitivo che accerta l'insussistenza dei presupposti, falsità di atti o reati rilevanti).
- Le questioni di fatto o di mera rivalutazione probatoria/valutativa non rientrano nell'errore di percezione rimediabile tramite rimedi straordinari; differenziare sempre tra errore di percezione (svista) ed errore di giudizio (valutazione).
- Se la confisca è stata disposta sulla base di atti o fasi procedurali anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, va considerata la disciplina previgente e la giurisprudenza che limita le possibilità di rivedibilità.
- Per contestare nullità processuali (es. mancata partecipazione di terzi), occorre valorizzare la tempestività e la tipologia di vizio: non tutti i vizi procedurali comportano, ex post, diritto alla revoca attraverso rimedi straordinari.
- In casi similari, raccogliere e documentare prove nuove e decisive (se esistenti) è cruciale: senza elementi sopravvenuti che rientrino nelle fattispecie tassative di art. 28, le impugnazioni straordinarie hanno scarse probabilità di successo.
- Valutare la strategia processuale alternativa: impugnazioni nei gradi opportuni, ricorso alla Corte EDU (con conseguente possibile apertura della "revisione europea" se sussistono i presupposti), o azioni civili/alternative ove pertinenti.
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