Sentenza n. 3498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1397 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego comunale di autotutela e contro gli atti di approvazione della graduatoria concorsuale, nella parte relativa all’ammissione e alla valutazione del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva partecipato al concorso pubblico per due posti part-time a tempo indeterminato di operatore esperto, classificandosi al terzo posto per il profilo di autista compattatore. Dopo aver presentato istanze di accesso, aveva chiesto al Comune l’annullamento in autotutela degli atti concorsuali, sostenendo che il vincitore avesse reso una dichiarazione non veritiera sull’assenza di precedenti penali, nonostante una condanna penale risalente al 2003, divenuta irrevocabile nel 2009. Il Comune aveva respinto l’istanza affermando che le procedure concorsuali e le successive verifiche erano state effettuate correttamente, precisando poi che, a seguito dell’istanza di autotutela, non era stato emesso alcun nuovo atto o provvedimento. Il TAR aveva ritenuto il diniego un atto meramente confermativo e aveva dichiarato inammissibile il ricorso. L’appellante ha dedotto: 1) l’erronea qualificazione del diniego come atto meramente confermativo, sostenendo che vi fosse stata una nuova attività di verifica e che si trattasse di una conferma propria autonomamente impugnabile; 2) la violazione degli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 e dei principi sull’autotutela doverosa, assumendo che la falsa dichiarazione su un requisito essenziale imponesse all’amministrazione di intervenire; 3) la tempestività dell’impugnazione della graduatoria, poiché il vizio relativo al precedente penale sarebbe stato occulto e conosciuto soltanto nel luglio-agosto 2024; 4) la necessità di rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. ovvero, in subordine, di esaminare i motivi di primo grado. Il Comune e il controinteressato hanno sostenuto la natura meramente confermativa dell’atto, contestato la mendacità della dichiarazione e negato che la condanna comportasse l’esclusione automatica dal concorso.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego comunale fosse un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, perché non preceduto da una nuova istruttoria né da una nuova ponderazione degli interessi. Il riferimento alle "successive verifiche" è stato interpretato come relativo ai controlli svolti dopo il concorso e prima dell’assunzione, non come indicazione di una nuova attività istruttoria conseguente all’istanza di autotutela; la documentazione in atti non dimostrava alcun riesame effettivo. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un’autotutela doverosa: la controversia riguardava l’eventuale annullamento di atti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, non la mera decadenza da benefici conseguiti mediante dichiarazione non veritiera. Secondo il Collegio, l’esercizio dell’autotutela non è, in tale fattispecie, doveroso. L’impugnazione della graduatoria è stata ritenuta tardiva, poiché l’interessato non aveva impugnato l’atto entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza. Al più, il termine avrebbe potuto essere spostato alla data di ostensione della documentazione a seguito dell’accesso; non poteva invece assumere rilievo decisivo la successiva conoscenza concreta del presunto vizio, in quanto difficilmente dimostrabile e suscettibile di eludere i termini decadenziali. Le questioni relative alla mancata impugnazione della posizione del primo classificato e alla mancata notificazione del ricorso al medesimo sono state assorbite. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna controparte, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 445/2000
qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
L’appellante invocava la disposizione per sostenere l’esistenza di un’autotutela doverosa; il Consiglio di Stato ha escluso che la fattispecie, riguardante l’approvazione di una graduatoria e la nomina dei vincitori, rientrasse nella decadenza automatica da benefici.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato dall’appellante in relazione alla dichiarazione asseritamente non veritiera; la decisione non fonda su tale disposizione una statuizione autonoma.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’appellante riconduceva formalmente a tale disposizione il potere di autotutela, sostenendone il carattere doveroso nella fattispecie; il Collegio ha ribadito invece il carattere non doveroso dell’esercizio dell’autotutela rispetto agli atti concorsuali controversi.
art. 29 c.p.a.
Richiamato in relazione alla decorrenza del termine per l’impugnazione; la graduatoria non impugnata tempestivamente non poteva essere contestata successivamente attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.
art. 105 c.p.a.
Invocato per il rinvio al primo giudice in caso di erronea declaratoria di inammissibilità; non è stato applicato perché l’appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando si limita a ribadire l’esistenza e il contenuto di un precedente provvedimento senza una nuova istruttoria, una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto o una nuova ponderazione degli interessi; è invece una conferma propria, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione procede a un effettivo riesame della situazione.
- Il generico riferimento dell’amministrazione a verifiche successive non dimostra, di per sé, lo svolgimento di una nuova istruttoria in sede di autotutela, quando dagli atti non emerga alcuna concreta attività di riesame successiva all’istanza del privato.
- L’autotutela amministrativa non è normalmente configurabile come attività doverosa quando ha ad oggetto l’annullamento di un provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale e di nomina dei vincitori; tale fattispecie non coincide con la decadenza automatica dai benefici prevista per dichiarazioni non veritiere.
- La successiva conoscenza concreta del vizio dell’atto non consente, di per sé, di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto presupposto, ove tale conoscenza sia difficilmente dimostrabile; al più, può rilevare la data di ostensione della documentazione ottenuta mediante accesso, se idonea a rendere conoscibile la lesività dell’atto.
- Il diniego di autotutela meramente confermativo non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario né consente di contestarne tardivamente la legittimità attraverso l’impugnazione del diniego.
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