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Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione centrale era se una ONLUS fosse esentata dal pagamento del contributo unificato per il deposito di un ricorso giurisdizionale. La ricorrente ha sostenuto che le norme agevolative (D.P.R. 642/1972 art.27-bis, tabella B e D.P.R. 115/2002 art.10) che prevedono esenzioni dall'imposta di bollo e dal contributo unificato a favore delle ONLUS dovessero essere interpretate in senso soggettivo e comprendere anche gli atti processuali (ricorsi), oltre a lamentare profili di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e diritto di azione. Ha inoltre dedotto un vizio per omessa valutazione del legittimo affidamento fondato su giurisprudenza antecedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il termine 'atti' nelle norme citate va interpretato restrittivamente e riguarda gli atti amministrativi e non gli atti processuali; il contributo unificato ha natura di tributo erariale e si applica salvo le esenzioni espressamente previste dal legislatore, che sono tassative; la giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale e Cassazione) conferma che le ONLUS non godono dell'esenzione dal contributo unificato in ragione della sola qualita' soggettiva; i profili di incostituzionalita' e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sono infondati; il motivo relativo al legittimo affidamento è inammissibile. Sono state condannate le spese della ricorrente, liquidate in Euro 600,00, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione del 'doppio contributo' se l'impugnazione risulti totalmente soccombente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 1

    Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

    Stabilisce il campo di applicazione dell'imposta di bollo; la Corte interpreta la disciplina agevolativa con riferimento ai soli atti amministrativi, non estendendola agli atti processuali.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-bis, tabella B allegata

    Atti, documenti, istanze, contratti nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).

    La norma concede esenzioni dall'imposta di bollo per determinate categorie di atti; la Corte la interpreta in senso tassativo e limitato agli atti amministrativi/strumentali dell'ente, non agli atti processuali.

  • L. 11 agosto 1991, n. 266, articolo 8

    Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

    Prevede agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato; la giurisprudenza e la Corte interpretano 'atti connessi' in senso restrittivo, escludendo gli atti processuali quando la norma non lo prevede espressamente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.), articolo 9

    E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, ... nel processo amministrativo ... secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

    Stabilisce l'obbligo generale del contributo unificato per i processi; la sua debenza dipende anche dalle esenzioni numericamente previste dall'art.10.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.), articolo 10

    Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ... La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

    Individua le ipotesi residue di esenzione dal contributo unificato; la Corte sottolinea che l'esenzione si applica solo nei casi espressamente previsti e che la parte deve dichiarare la ragione dell'esenzione nell'atto introduttivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.), articolo 13, comma 1-quater

    Il giudice dell'impugnazione ... e' vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto ... della sussistenza dei presupposti ... per il versamento, da parte dell'impugnante totalmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

    Consente l'applicazione del 'doppio contributo' in caso di integrale soccombenza dell'appellante; la Corte ha dato atto che tale disciplina può trovare applicazione nel caso di specie.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per ONLUS e altri enti non lucrativi sono di stretta interpretazione: i riferimenti a 'atti' nelle norme sul bollo devono essere intesi, salvo espressione contraria, come atti amministrativi/strumentali e non come atti processuali.
  • Il contributo unificato ha natura tributaria e si applica in via generale ai ricorsi amministrativi e civili salvo le esenzioni espressamente previste dall'art.10 del T.U.S.G.; chi invoca l'esenzione deve farlo con la dichiarazione prevista nell'atto introduttivo.
  • I profili di incostituzionalita' o di conflitto con il diritto dell'Unione relativi all'obbligo del contributo unificato sono difficilmente prospettabili se le esenzioni non risultano espressamente previste: il legislatore può limitare le agevolazioni in base alla 'meritevolezza' dell'oggetto del giudizio e non in ragione della sola qualita' soggettiva dell'ente.
  • In casi ambientali o altri procedimenti espressamente richiamati dalla normativa (es. accesso alle informazioni ambientali), l'esenzione e' prevista e va valutata con attenzione; altrimenti le ONLUS devono prevedere il versamento o valutare il gratuito patrocinio se ne ricorrono i presupposti.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione tende a escludere l'esenzione del contributo unificato per le ONLUS; pertanto il fondato affidamento su pronunce di merito non consolidate non esclude sanzioni o l'obbligo di versamento se la Corte suprema ha già orientamento consolidato.

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