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Sentenza

Sentenza n. 5787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5907 del 4 novembre 2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 5907/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire in variante al permesso di costruire n. 57/2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale del 20 settembre 2023 relativo all’istanza di variante al permesso di costruire n. 57/2019, concernente opere nel PUA Nord di via Giovanni Falcone. In appello ha dedotto, con quattro motivi, che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto l’istanza del 2022 sostanzialmente coincidente con precedenti istanze di variante presentate nel 2020 e già respinte con provvedimento ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8370/2021. La società ha lamentato il travisamento del contenuto di tale precedente sentenza, l’omesso esame della perizia tecnica prodotta a corredo dell’istanza e l’omessa considerazione della modesta entità delle opere richieste. Ha inoltre sostenuto che, quanto agli edifici 1 e 2 dell’UMI 3, non sarebbe stata applicabile la limitata modificabilità dell’assetto edilizio derivante dal precedente giudicato, poiché tali edifici avrebbero conservato la destinazione commerciale-direzionale. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto che il mancato avvio dei lavori non sarebbe dipeso da una scelta della società, ma dall’assenza del previo parere dei Vigili del fuoco, necessario ai sensi della disciplina edilizia e antincendio, e che le varianti sarebbero state richieste proprio per conformare il progetto alle prescrizioni antincendio. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello e ha riproposto le difese non esaminate dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello applicando il criterio della ragione più liquida, ritenendo manifestamente infondati i motivi e quindi non esaminando le eccezioni pregiudiziali del Comune. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti perché la società non ha indicato specificamente in quali elementi l’istanza del 28 settembre 2022 differisse dalle istanze del 2020 già esaminate e respinte, né ha puntualmente confrontato il contenuto dei diversi progetti. Il mero rinvio alla perizia di parte e agli elaborati progettuali non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il dedotto travisamento. È stata inoltre ritenuta generica la deduzione secondo cui le opere sarebbero state imposte dai Vigili del fuoco, non essendo state individuate le specifiche prescrizioni e il loro rapporto con le opere richieste. La questione relativa agli edifici 1 e 2 dell’UMI 3 è stata ritenuta non utilmente esaminabile, poiché l’accertata coincidenza dell’istanza con quelle già respinte rendeva operante il giudicato formatosi sulla precedente decisione. Il confronto tra le opere indicate nella perizia e quelle già oggetto delle precedenti istanze ha confermato, secondo il Collegio, la sostanziale corrispondenza; inoltre, la società non aveva specificamente contestato la diversa ricostruzione comunale, secondo cui il progetto comportava modifiche ai collegamenti verticali, alle unità immobiliari e ai terrazzi, non consentite alla luce delle precedenti sentenze. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti: l’appellante non si è confrontata con la statuizione del TAR secondo cui il parere dei Vigili del fuoco del 6 maggio 2020 conteneva soltanto la prescrizione, ritenuta marginale, di garantire l’accesso ai mezzi di soccorso nella corte scoperta, mentre il successivo parere del 23 settembre 2022 era favorevole alla richiesta di variante e non conteneva nuove prescrizioni rilevanti. Non è stata quindi dimostrata né la necessaria consequenzialità tra il parere antincendio e le opere richieste né l’impossibilità oggettiva di iniziare i lavori senza la variante. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Il Comune ne ha dedotto la violazione per inammissibilità dell’appello, ma l’eccezione non è stata esaminata, poiché il Collegio ha deciso la causa nel merito secondo il criterio della ragione più liquida.

  • art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità del parere dei Vigili del fuoco nel procedimento edilizio; il Collegio ha tuttavia escluso che fosse stata dimostrata una connessione necessaria tra tale parere e le varianti richieste nel 2022.

  • art. 3 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    È richiamato quale fondamento della richiesta di parere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e della relativa valutazione di conformità antincendio.

  • art. 7, comma 6, l.r. 19/2009

    È richiamato nel quadro delle precedenti istanze di cambio di destinazione d’uso, senza costituire la norma decisiva della reiezione dell’appello.

  • art. 100 c.p.a.

    Non richiamato espressamente nel testo; nessuna specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la parte che contesta l’accertamento di una sostanziale coincidenza tra due istanze edilizie deve indicare puntualmente gli elementi progettuali differenziali e confrontare specificamente i contenuti delle istanze; il mero rinvio a una perizia di parte o agli elaborati allegati non dimostra il travisamento dell’amministrazione o del giudice di primo grado.
  • È inammissibilmente generica, e comunque infondata, la censura che invochi indistintamente prescrizioni dei Vigili del fuoco senza individuare quali prescrizioni siano state impartite e quale concreto rapporto causale sussista tra esse e le opere oggetto della richiesta di variante.
  • Quando una nuova istanza edilizia coincide sostanzialmente con una precedente istanza già respinta con provvedimento ritenuto legittimo da una pronuncia passata in giudicato, le questioni già coperte dal giudicato non possono essere nuovamente utilmente delibate nel successivo giudizio.
  • La deduzione dell’omessa considerazione di una perizia tecnica non è sufficiente a fondare l’appello se la parte non indica i passaggi della perizia e degli atti progettuali dai quali emergerebbe l’errore dell’accertamento posto a fondamento del diniego.
  • In applicazione del criterio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare direttamente motivi manifestamente infondati senza decidere previamente le eccezioni pregiudiziali, purché la definizione nel merito sia idonea a chiudere il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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